Insufficiente la generica dicitura “debitamente omologata e revisionata” apposta dai vigili in relazione all’obbligo circa la taratura ed omologazione dell’autovelox

Con l’ordinanza n. 11716/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da un automobilista che si era visto respingere, in sede di merito l’opposizione al verbale di contestazione contravvenzione che gli era stata elevata ai sensi dell’art. 142, comma 8 del codice della strada, per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che il Giudice d’appello avesse riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata” apposta dai verbalizzanti in relazione all’obbligo circa la taratura ed omologazione dell’apparecchio elettronico di rilevazione. A detta dell’impugnante, tale contestazione, priva di alcuna indicazione in merito alla omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura come disposto dall’art. 45, comma 8, del codice della strada, non sarebbe stata sufficiente ai fini dell’affidamento sul regolare funzionamento della strumentazione utilizzata e non avrebbe posto, come erroneamente sostenuto nella decisione di merito, l’onere in capo all’opponente di fornire la prova dell’asserito malfunzionamento.

Per i Giudici Ermellini il motivo del ricorso è fondato.

La dicitura che l’apparecchiatura era ” debitamente omologata e revisionata” – rilevano dal Palazzaccio – non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 45, comma 6 del codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

I Giudici delle Leggi hanno infatti chiarito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Pertanto, nel caso di specie occorre fare applicazione di questo principio con conseguente necessità “che il giudice proceda a verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata”.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

AUTOVELOX: CONTROLLI PERIODICI ANCHE SE UTILIZZATO IN PRESENZA DI AGENTI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui