Tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati, a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi

Il controllo elettronico della velocità mediante autovelox

Il Giudice di Pace di Firenze aveva rigettato l’opposizione proposta da un automobilista contro il verbale di accertamento della Polizia Provinciale, elevato a suo carico per violazione dell’art. 142 comma 9 del Codice della Strada. L’auto dell’opponente era stata sorpresa mentre procedeva alla velocità di 141 km/h, superiore alla velocità consentita di 90 km/h. Il Tribunale di Firenze, confermava la decisione di primo grado, dopo aver verificato la regolarità del verbale di accertamento ove si dava atto di due omologazioni, di cui la seconda attestante che l’autovelox funzionasse in modalità automatica.

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente l’omologazione dell’apparecchio, mentre era necessario che l’omologazione riguardasse anche il funzionamento in modalità automatica, e che nel caso in esame, non vi era prova del collaudo in loco.

Il ricorso per Cassazione

In altre parole, il conducente contestava la violazione dell’art. 45 C.d.S., per avere il giudice d’appello ritenuto che, ai fini della corretta rilevazione della velocità, fosse sufficiente la taratura del rilevatore automatico, mentre sarebbe richiesta anche la corretta funzionalità nell’anno precedente la data della presunta infrazione rilevata.

Ma il motivo non è stato accolto, perché infondato (Seconda Sezione Civile della Cassazione, sentenza n. 10463/2020)

È principio consolidato, più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi.

È necessario che detti controlli siano effettuati a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi (Cass. Civile, Sezione Sesta, n. 533/2018).

Del resto, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 113/2015 non ha richiesto duplici controlli per funzionalità e taratura ma solo la periodicità dei controlli, né che la verifica dell’apparecchio venga effettuata in un luogo piuttosto che in un altro.

Ebbene, nel caso in esame, oltre all’omologa, vi era stata una verifica in data 23.6.2014, ossia meno di un anno prima dell’accertamento, in cui si dava atto che la taratura dell’apparecchio era comprensiva anche del suo corretto funzionamento. Tale certificato attestava, dunque, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sia la taratura che la verifica della funzionalità.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato. All’automobilista non resta dunque che pagare, oltre alla multa anche le spese di giudizio.

Avv. Sabrina Caporale

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