Autovelox non consentito su tratto stradale, verbale illegittimo

0
autovelox

Accolto il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità mediante autovelox su un tratto di strada in cui, al momento della contestazione, non era consentito il rilevamento a distanza della velocità

Era accusato di aver violato il limite di velocità previsto in un tratto di strada statale. L’infrazione era stata rilevata mediante autovelox. L’automobilista, tuttavia, aveva impugnato il verbale e il Giudice di pace gli aveva dato ragione ritenendo che il tratto di strada in questione non ricadesse tra quelli in cui è comunque consentita la contestazione della sanzione ex art. 142 del Codice della Strada mediante uso di apparecchiature di rilevamento a distanza.

La decisione era stata poi ribaltata in appello, cosicché l’automobilista aveva proposto ricorso per cassazione eccependo che il Giudice del gravame avrebbe fatto riferimento a un decreto prefettizio che all’epoca del fatto contestato non era più in vigore.

La Suprema Corte, con la ordinanza n. 7051/2020, ha ritenuto fondata la censura del ricorrente, cassando la sentenza di appello con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione del caso.

I Giudici Ermellini hanno infatti rilevato che la violazione fosse stata contestata al ricorrente allorquando era già in vigore un nuovo decreto del Prefetto, allegato agli atti del fascicolo di parte ricorrente e richiamato dalla sentenza di prime cure, con cui veniva annullato il verbale oggetto dell’impugnazione proposta.

Tale provvedimento, peraltro, faceva riferimento nelle premesse ad un precedente analogo provvedimento che individuava le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse nelle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico, non era possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

Ne derivava che il decreto prefettizio al quale il Tribunale aveva fatto riferimento nella sentenza di secondo grado, era stato superato, all’epoca dei fatti, da due successivi provvedimenti emanati dalla stessa Autorità.

Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto evidentemente condurre la valutazione della fattispecie in relazione all’ultimo di tali provvedimenti, posto che solo in tal modo sarebbe stato possibile accertare se, in concreto, il tratto di strada indicato nel verbale oggetto di contestazione fosse o meno compreso, all’epoca della rilevazione della violazione, in quelli nei quali il vigente ordinamento consente l’uso di apparati di rilevamento a distanza della velocità.

La redazione giuridica

Leggi anche:

ECCESSO DI VELOCITÀ: L’OBBLIGO DI TARATURA VALE ANCHE PER I TUTOR

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui