Il danno patrimoniale provocato alla persona vittima della tentata truffa, pari a 800 euro, non era di rilievo economico tale da giustificare la contestazione della circostanza aggravante

Otto mesi di reclusione. E’ la pena inflitta in sede di merito a due imputati finiti a giudizio per il delitto di tentata truffa nei confronti di un anziano, con l’aggravante prevista dal comma 7 dall’art. 62 del codice penale di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Nell’impugnare la sentenza della Corte di appello davanti alla Suprema Corte di Cassazione, i ricorrenti eccepivano che il danno patrimoniale provocato alla persona offesa, pari a 800 euro, non fosse ex se di rilievo economico tale da giustificare la contestazione della circostanza aggravante. Peraltro, le personali condizioni economiche della vittima non giustificavano la contestazione della circostanza aggravante sotto il profilo di una rilevanza soggettiva del danno. Deducevano, inoltre, che il Collegio territoriale non avesse preso in esame i motivi di appello che richiamavano l’atto processuale della assunzione della testimonianza della persona offesa, affermando in maniera apodittica la rilevanza della somma di 800 euro per quest’ultima e ignorando gli elementi indicati nell’appello per i quali era da escludersi una qualsiasi difficoltà economica della stessa.

I Giudici Ermellini, con la sentenza n.18568/2020 hanno ritenuto di accogliere i motivi del ricorso, annullando la pronuncia impugnata senza rinvio.

Per la Cassazione, in particolare, il Giudice di secondo grado, nel valutare la fattispecie dell’aggravante in esame, aveva preso in considerazione il profilo delle condizioni soggettive della persona offesa (età e condizione socio-economica di pensionato) pervenendo alla conclusione che il potenziale danno patrimoniale derivante dalla truffa ordita dagli imputati fosse di rilevante gravità.

In linea di diritto – rilevano dal Palazzaccio – tale criterio giuridico è corretto. Infatti, nella valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, il giudice può fare riferimento, oltre al dato oggettivo, anche alle sole condizioni economico-finanziarie della persona offesa qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole (come nel caso di specie), può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni socio-economiche della vittima. Le censure della difesa, pertanto, non potevano essere accolte in relazione al criterio giuridico adottato dalla Corte territoriale nel valutare gli elementi costitutivi dell’aggravante.

Per contro, la motivazione della Corte di appello si appalesava apparente nel punto in cui, per ritenere il danno di rilevante gravità e gli imputati consapevoli delle condizioni socio-economiche della persona offesa, faceva generico riferimento alla situazione della persona offesa quale “pensionato”, senza alcun altro specifico approfondimento.

Si tratta – sottolinea la Suprema Corte – di una valutazione astratta poiché si limita a condividere l’assunto, meramente ipotetico, del giudice di primo grado che aveva “…sottolineato il fatto che gli imputati, pur potendosi escludere che conoscessero la vittima, ben potevano ipotizzare, anche soltanto considerandone l’età avanzata, che la stessa poteva versare in una situazione economica non particolarmente favorevole, per cui l’esborso immediato di 800 Euro, somma già di per sé non minima, poteva anche incidere considerevolmente su un modesto bilancio”. Da li la decisione di accogliere il ricorso.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

TRUFFA CONTRATTUALE: ANCHE LA MENZOGNA O IL SILENZIO INTEGRANO IL REATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui