L’imputato può rinunciare alla prescrizione del reato

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Prescrizione del risarcimento (dies a quo) in caso di assoluzione penale

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’imputato può rinunciare alla prescrizione del reato solo quando questa sia già maturata. Nel caso di lesioni personali con frattura, la Suprema Corte ha confermato la condanna agli effetti civili, rilevando l’illegittimità della pena detentiva e precisando il trattamento sanzionatorio applicabile in base alla competenza del Giudice di Pace (Corte di Cassazione, V penale, sentenza 25 luglio 2025, n. 27505).

I fatti

La Corte di Catania ha confermato il primo grado che ha ritenuto colpevole l’imputato per avere provocato alla persona offesa lesioni personali comportanti una malattia della durata di giorni trenta, causandogli la frattura dell’osso zigomatico destro e del seno mascellare.

La Corte siciliana ha dichiarato non utilizzabile la consulenza della parte civile ma, ha anche osservato che la stessa non era stata menzionata nel percorso argomentativo del Tribunale.

Ad ogni modo, il Consulente dell’imputato non aveva sottoposto a visita la persona offesa, né aveva tenuto conto della prestanza fisica dell’imputato (ben più giovane e di corporatura massiccia della persona offesa), né aveva considerato adeguatamente la dinamica dei fatti riferita (l’imputato aveva tenuto fermo, con una mano, la persona offesa, prendendola per il collo), propendendo così per una ricostruzione alternativa meramente ipotetica.

L’imputato si rivolge alla Corte di Cassazione. Secondo la sua tesi la Corte di merito non avrebbe considerato la riconducibilità delle lesioni refertate dalla persona offesa – soprattutto la frattura ossea – allo schiaffo proveniente dall’Imputato, per la pacifica sproporzione fra tale modalità di produzione ed il danno riportato (anche considerando le caratteristiche della frattura provocata). Eccepisce, inoltre, la contraddittorietà della motivazione e l’erronea valutazione della consulenza medico-legale della difesa.

La Cassazione e la prescrizione del reato

Il ricorso è privo di fondamento per tutte le censure indicate, e, tuttavia, viene rilevata d’ufficio la illegalità della pena essendo stata irrogata una sanzione detentiva per un reato divenuto di competenza del Giudice di Pace a seguito delle modifiche intervenute nel 2022.

Per tale ragione la sentenza di secondo grado andrebbe annullata con rinvio ma, risulta decorso in epoca successiva alla pronuncia, il termine di prescrizione del reato contestato, ergo l’annullamento della sentenza, agli effetti penali, deve avvenire senza rinvio.

Le Sezioni unite (12759/2023) hanno precisato che:

Occorre tuttavia precisare che la modifica della competenza incide sull’individuazione del trattamento sanzionatorio da applicare. La soluzione non sarà, però, automaticamente quella dell’applicazione delle sanzioni previste per i reati di competenza del Giudice di Pace, potendo risultare in concreto più favorevole anche il regime “ordinario”, in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, e secondo una valutazione da compiere di volta in volta, alla luce della singola vicenda processuale. Alle medesime conclusioni, peraltro, deve giungersi anche relativamente ai fatti di identica tipologia commessi entro il 29 dicembre 2022.
A prescindere da ogni altra considerazione, la competenza del Tribunale per tali fatti discende dal divieto di retroattività di disposizioni penali sfavorevoli. Invero, i fatti di lesione personale perseguibili a querela e comportanti una malattia tra i ventuno ed i quaranta giorni commessi prima del 30 dicembre 2022, al momento della loro consumazione, erano soggetti al trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del Tribunale”.

Il trattamento sanzionatorio più favorevole

Se ne deduce che, in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena, è necessario valutare se, per gli stessi, il trattamento sanzionatorio più favorevole in concreto sia quello ordinario con il beneficio di cui all’art. 163 cp, o quello previsto per i reati di competenza del Giudice di Pace.

Tale verifica, nel caso che stiamo esaminando, è mancata e deve condurre alla soluzione, in ipotesi astratta, più favorevole, e quindi alla irrogazione delle pene previste per i reati di competenza del Giudice di Pace, pur se non sospendibili.

Oltre alle superiori considerazioni in punto di diritto, nella sentenza gravata si fa riferimento ad una intervenuta rinuncia alla prescrizione del reato da parte dell’imputato.

Al riguardo viene data continuità all’orientamento secondo cui “la rinuncia dell’imputato alla prescrizione del reato è inefficace se il termine di prescrizione non era ancora maturato, come nel caso di specie al momento della rinuncia medesima, potendosi rinunciare ad un diritto solo quando lo stesso sia maturato”.

La CTU non utilizzata dalla Corte di Appello

Venendo ora alle censure mosse sulla Consulenza della parte civile, la Corte di Catania non ne ha fatto utilizzo, ritenendola inutilizzabile, in quanto:

  • – non aveva sottoposto la persona offesa ad alcuna visita o controllo o accertamento diretto;
  • – non aveva tenuto conto della preponderante stazza fisica e della ben minore età dell’imputato rispetto alla vittima del reato e, quindi, della marcata sproporzione di forza fra l’uno e l’altro;
  • – non aveva considerato la dinamica riferita ed in particolare il fatto che, mentre l’imputato colpiva con uno schiaffo al volto la persona offesa, ne teneva bloccato il capo (ponendo l’altra mano sul collo), così accrescendo la forza d’impatto;
  • – non appariva dirimente, alla luce di quanto già rilevato, fissare esattamente il luogo, sul piano o sulle scale, ove era avvenuta l’aggressione.

È dunque evidente che la Corte di appello ha ricostruito l’accaduto senza carenze o profili di illogicità.

Per le ragioni indicate la S.C. rigetta il ricorso agli effetti civili.

Avv. Emanuela Foligno

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