La caduta sulle scale condominiali può comportare gravi conseguenze, ma la responsabilità del condominio non è automatica. È fondamentale infatti dimostrare il nesso causale tra la non conformità delle scale e l’incidente, come evidenziato in un recente caso giudiziario in cui la dinamica della caduta è rimasta ignota, escludendo così l’addebito al condominio (Tribunale Padova, sez. II, 06/06/2024, n.1083).
I fatti
La vittima, la mattina del 16 febbraio 2018, si recava presso l’ambulatorio del medico di base situato al secondo piano del Condominio. Uscito dall’ambulatorio prendeva le scale e iniziava la discesa reggendosi all’unico corrimano presente sul solo lato sinistro della scala (nel senso di marcia della discesa).
Dopo aver sceso i primi scalini lungo la prima rampa di scale, giunto in corrispondenza di un pianerottolo che determinava la svolta a sinistra delle scale, trovando il vuoto sotto il piede di appoggio, rovinava a terra battendo il capo contro il marmo degli scalini, riportando lesioni gravissime che lo costringevano ad un lungo periodo di ricoveri e di lungodegenza, con postumi permanenti.
La vittima ritiene che la responsabilità dalla caduta sulle scale condominiali sia del Condominio, in quanto esse – sia nel loro aspetto strutturale che nelle loro dotazioni e finiture – non sarebbero conformi alla normativa di cui alla legge n. 13/89 ed al regolamento di attuazione di cui al D.M. 236/89, nonché alla legge n. 104/92 ed ai regolamenti edilizi locali (presenza di gradini di dimensioni e forma non adeguate, tali da permettere l’appoggio del piede e/o da arrestare un corpo in caduta; mancata applicazione di presìdi antisdrucciolo e di marcagradino tali da evidenziare anche visivamente la conformazione del gradino a piede d’oca; assenza del corrimano sul lato “largo” della discesa.
La CTU sulle scale
Il Tribunale acquisisce il fascicolo dell’ATP intrapreso precedentemente dal danneggiato e dispone CTU sulle caratteristiche delle scale e medico-legale.
La CTU tecnica ha accertato che “le scale non erano conformi alla Normativa DM 236/89 per: – andamento non omogeneo e regolare lungo lo sviluppo; – mancanza di un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano; – mancanza del secondo corrimano nel lato esterno; – superficie delle pedate sdrucciolevole ed assenza di presidi marcagradino“.
Tuttavia, sulla dinamica della caduta sulle scali condominiali, le prove testimoniali svolte non sono risultate dirimenti in quanto le persone accorse in soccorso della vittima giungevano quando la stessa si trovava già riverso a terra sul pianerottolo.
Ergo, la dinamica e la causa della caduta sono rimaste ignote. Il Tribunale osserva che nonostante risulti accertata la non conformità delle scale, in mancanza di prova della dinamica della caduta sulle scali condominiali non è possibile addebitare al Condominio la responsabilità.
Al riguardo viene osservato “Essendo rimaste ignote la dinamica e la causa della caduta, non può infatti escludersi che essa sia stata causata da un capogiro della vittima in un tratto rettilineo delle scale, oppure dall’essere egli inciampato da solo – sempre in un tratto rettilineo delle stesse scale – pur essendo regolarmente appoggiato al corrimano. Né risulta che la mancanza di un ripiano abbia apportato un contributo causale“.
Oltre a ciò, le scale erano perfettamente visibili per l’illuminazione solare e comunque il Condominio era dotato di ascensore che la vittima (di oltre 80 anni di età), ha ritenuto di non utilizzare.
La condotta del danneggiato
In ragione di tali considerazioni il Tribunale applica il consolidato principio in base al quale in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.
Quindi, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il Tribunale rigetta la domanda a spese compensate.
Avv. Emanuela Foligno
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