La vicenda tratta di un particolare sinistro mortale causato da un autoarticolato che ha investito violentemente un veicolo fermo sulla carreggiata che si era precedentemente scontrato con il guard rail. La Suprema Corte ha sottolineato come l’accertamento del concorso di colpa non possa limitarsi a un generico richiamo alla responsabilità condivisa, ma richieda una motivazione puntuale e concreta, capace di chiarire l’entità delle rispettive colpe e i criteri seguiti nel riparto della responsabilità (Cassazione civile, sez. III, 05/09/2024, n.23948).
I fatti e il concorso di colpa
Il 6.8.2000 a causa di un sinistro verificatosi sulla A/22 la vittima, nel sorpassare un’automobile, aveva perso il controllo del mezzo, che, dopo aver sbandato ed urtato ripetutamente il guard-rail, si era arrestato in mezzo alla carreggiata in posizione trasversale. Il conducente del veicolo sorpassato si arrestava per prestare soccorso e attivava la segnalazione luminosa di pericolo e, una volta disceso, aveva cercato di aiutare la vittima che non riusciva ad aprire lo sportello dell’auto, pur essendo riuscito ad aprire lo sportello per far uscire la vittima si era dovuto allontanare per il sopraggiungere di un autoarticolato che investiva violentemente l’autovettura ferma provocando la morte del conducente.
Il Tribunale di Verona con sentenza n.1964/2017, riteneva la responsabilità paritaria nel sinistro della stessa vittima e del conducente del camion, accoglieva la domanda svolta e, per l’effetto, condannava i convenuti in solido al pagamento di Euro 299.493,80 a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale per la perdita dell’aspettativa al mantenimento, previa decurtazione per il ritenuto concorso colposo del deceduto.
La decisione della Corte di Appello
Successivamente, la Corte di Venezia evidenziava:
- I – fermo restando il carattere sussidiario dell’art. 2054, comma secondo, cc, il Tribunale aveva proceduto correttamente ad una completa ricostruzione della dinamica del sinistro con attribuzione della pari corresponsabilità a carico della vittima e del camion, poiché l’autovettura condotta dal primo, dopo il sorpasso e gli sbandamenti, aveva impattato contro il guard-rail, si era poi arrestata in posizione trasversale sull’asse stradale e, successivamente, era stata travolta dall’autoarticolato
- II – il primo sinistro si era verificato per colpa esclusiva della vittima, che si era avvicinata all’autovettura che intendeva sorpassare ad elevata velocità, costringendolo a spostarsi nella corsia di emergenza per evitare di essere tamponato
- III – correttamente era stata affermata la pari responsabilità nel secondo sinistro per essere stata individuata la concausa nell’ostruzione della carreggiata da parte della vittima, il cui automezzo, posizionato di traverso in orario notturno, rappresentava “una concreta insidia” alla regolare circolazione
- IV – era da escludere la responsabilità esclusiva della vittima, posto che il mero rinvenimento all’interno della sua autovettura di alcune lattine di birra vuote, in assenza di esame tossicologico, non permetteva di inferire lo stato di ebbrezza, mentre la condotta di guida del camionista era del pari censurabile poiché viaggiava al momento del sinistro a velocità superiore al limite consentito (tra 89 e 101 km/h); aveva omesso di frenare tempestivamente in relazione alle condizioni dei luoghi e di visibilità degli automezzi; aveva avuto un considerevole intervallo temporale, quantificato in alcune decine di secondi, nel corso del quale avrebbe potuto avvedersi del pericolo e frenare
- V – erroneamente il Giudice del primo grado nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pur avendo effettuata la stima ai valori attuali alla data della decisione, aveva altresì disposto la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino a quella decisione; con la stima del danno in via equitativa ai valori attuali il debito risarcitorio di valore era stato trasformato in uno di valuta, sì che non era possibile in sede di liquidazione accordare la rivalutazione su una somma già attualizzata al momento della pronuncia.
L’intervento della Cassazione
I congiunti della vittima lamentano che la Corte d’Appello, dopo aver escluso la possibilità di fare applicazione dell’art. 2054 cc, attesa la corretta ed ampia ricostruzione della dinamica del sinistro fatta in primo grado, ed aver evidenziato gli addebiti a carico del camionista, nel ritenere l’apporto concausale dato dalla vittima non avrebbe spiegato il fondamento della sua valutazione, ossia se basata su una condotta della vittima contraria al codice della strada, o sulla creazione di una insidia ex art. 2051 cc, o, ancora, sull’approccio causale proprio della sede penale, sostenuto nella sentenza di primo grado ed avallato dalla Corte d’Appello, secondo cui ogni fattore che alteri la normale circolazione è fonte di responsabilità per gli eventi successivi. Lamentano, inoltre, la fondatezza del concorso di colpa e quest’ultima censura coglie nel segno.
Le censure inerenti la mancata indicazione del fondamento dell’apporto concausale dato dalla vittima mirano ad un sindacato in ordine al giudizio di fatto, come tale inammissibile in Cassazione.
Riguardo, invece, all’entità delle colpe, i Giudici di merito hanno sostenuto : “Tutto ciò premesso, risulta, per le su indicate ragioni, che l’investimento mortale è riconducibile causalmente alle condotte colpose della vittima e del camionista, che hanno contribuito in egual misura alla causazione del sinistro”. Ebbene, tale affermazione, sempre secondo i ricorrenti, sarebbe il presupposto per il riconoscimento di un concorso di colpa, ma questo non basta per addebitarla al 50%, dovendosi indagare sull’entità delle rispettive colpe al fine del riparto di responsabilità.
La censura è fondata e la sentenza di appello, pertanto, risulta nulla per mancanza di motivazione.
La nullità della sentenza
La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ricorda la S.C., può ammettersi solo in 4 casi: a) quando la motivazione manchi del tutto finanche “sotto l’aspetto materiale e grafico”; b) quando contenga un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”; c) quando sia “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; d) quando sia puramente apparente.
I Giudici di appello, dopo avere analizzato il profilo relativo al concorso colposo delle due parti coinvolte, fuori dal contesto della presunzione ex art. 2054, comma secondo, cc, si sono limitati ad osservare “Tutto ciò premesso, risulta, per le su indicate ragioni, che l’investimento mortale è riconducibile causalmente alle condotte colpose di entrambe le parti, che hanno contribuito in egual misura alla causazione del sinistro” e poi hanno aggiunto “Risulta pertanto corretta la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto il sinistro imputabile in pari misura alla condotta attiva della vittima quanto a quella mista del camionista”.
Questa motivazione è apparente perché non consente in alcun modo di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito, venendo quindi meno alla finalità sua propria di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi.
La motivazione resa sul punto è gravemente carente, poiché essa non ha chiarito il ragionamento a sostegno del disposto riparto in misura paritaria. In altri termini, l’esistenza di una condotta colposa è il presupposto per l’affermazione di un concorso colposo, ma questo non basta, una volta superata la presunzione ex lege dell’uguale apporto colposo, per poter pervenire ad una ripartizione della colpa in pari misura.
Per tali ragioni la decisione, la Cassazione rinvia affinché la Corte di appello esplichi una motivazione effettiva e comprensibile sulla ripartizione delle colpe.
Avv. Emanuela Foligno





