Lite tra coniugi: c’è il rischio concreto di abuso delle armi?

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Il Tar Lombardia fa il punto in merito al pericolo di abuso delle armi in un particolare contesto, ovvero in caso di lite tra coniugi

Con una recente pronuncia, il Tar Lombardia si è espresso in merito al rischio di abuso delle armi in caso di lite tra coniugi.

La vicenda

Nel caso di specie, le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a una telefonata a casa di due coniugi per via di un acceso diverbio tra i due.

Vengono anche a sapere che tali scontri verbali si sono avuti già in passato.

La Questura dispone nei confronti dell’uomo la revoca del porto di fucile ad uso caccia: la determinazione richiama proprio l’episodio della lite familiare.

In seguito, quando la persona interessata ha presentato le proprie memorie difensive, ha spiegato che la moglie è affetta da depressione conseguente al decesso del padre.

Inoltre, secondo lo scritto difensivo presentato,pare che la donna soffrisse già da prima di disturbi psichici.

In un contesto di questo tipo, la lite tra coniugi ha poi assunto connotati piuttosto aspri.

Il marito ha spesso subito minacce dalla moglie, del tipo: “ti faccio togliere il porto d’armi”, tanto che l’uomo ha deciso nel 2015 di allontanarsi dall’abitazione coniugale, trasferendosi presso la propria madre ed avendo cura di trasferire anche le armi detenute.

Il trasferimento è stato denunciato alle Autorità competenti.

Sebbene poi la situazione familiare si sia stabilizzata, l’amministrazione ha stabilito l’assenza della necessaria serenità. Una circostanza che, visto il rischio costante di lite tra coniugi, non escluderebbe il rischio di un abuso del titolo di polizia e delle armi.

Di qui, si arriva a ritenere che l’uomo non è più affidabile.

Proposto il ricorso, il giudice da ragione al ricorrente (Tar Lombardia, sentenza n. 1994 del 16.08.2018).

Infatti, da un lato è vero che l’amministrazione gode di un vasto potere valutativo in questa materia.

Tuttavia, la discrezionalità, si può esercitare in coerenza con la situazione di fatto esistente, spiegando con una congrua motivazione le ragioni, dalle quali possa derivare il rischio di abuso delle armi.

Tale rischio va comunque provato, ricorda il Tar. Esso richiede adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato.

Nel caso di specie, l’amministrazione si focalizza sull’episodio della lite tra coniugi. Inoltre, dimentica quanto dedotto dall’interessato nelle proprie memorie, dove invece ha spiegato che le tensioni nascevano dal documentato malessere psichico della donna.

Inoltre, non dà il giusto peso alla personalità del ricorrente (precedenti, controlli, segnalazioni eccetera), idonea a fare deporre per un possibile uso improprio delle armi detenute.

Il ricorrente, inoltre, aveva documentato di detenere le armi in custodia presso la casa materna.

Una circostanza, questa, che oltre ad evidenziare la cautela pratica nella gestione dell’arma, integra un elemento di oggettiva garanzia quanto al corretto uso dell’arma stessa.

Il ricorso è stato infine accolto.

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