La Corte di Cassazione fa il punto sulla possibilità di pagare l’appaltatore laddove il preventivo per i lavori in casa venga ampiamente superato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10891 del 4 maggio 2017, ha fornito delle precisazioni in merito alla possibilità di pagare comunque l’appaltatore nel caso in cui il preventivo per i lavori in casa sia stato superato.

Secondo gli Ermellini, l’appaltatore è tenuto a eseguire le variazioni rispetto al progetto originario che si rendano necessarie per l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate ed ha diritto al relativo corrispettivo.

La vicenda

Nel caso di specie, un soggetto aveva appaltato l’esecuzione di alcuni lavori edili ad una ditta.

Questa gli aveva presentato un determinato preventivo di spesa.

Alla fine dei lavori in casa, tuttavia, il prezzo richiesto era risultato decisamente maggiore.

Tuttavia il committente aveva deciso di non pagare nulla di più di quanto a suo tempo pattuito.

A quel punto, il titolare della ditta edile ha deciso di agire in giudizio per ottenere quanto gli spettava.

Il Tribunale di Pordenone, pronunciatosi in primo grado, ha deciso di dover condannare il committente e la sentenza è stata confermata anche in grado di appello.

Il committente si è dunque rivolto in Cassazione, osservando che la Corte d’appello, nel confermare la condanna, non aveva tenuto in considerazione un aspetto importante.

Ovvero il fatto che la ditta edile non aveva mai comunicato che, per i lavori in casa, sarebbe stato richiesto un compenso maggiore rispetto a quello preventivato.

Non solo. Egli ha evidenziato che non erano state richieste opere aggiuntive e che il proprio padre aveva anche aiutato la ditta nell’esecuzione dei lavori.

La Cassazione ha ritenuto però infondato il ricorso.

Per gli Ermellini, nel corso del procedimento, era stato accertato che all’impresa erano state commissionate delle opere ulteriori rispetto a quelle previste nel preventivo.

Opere peraltro necessarie per completare il lavoro a regola d’arte.

Inoltre, è stato accertato che l’aiuto fornito dal padre del ricorrente fosse stato marginale.

Quanto, poi, alla rilevata “mancata comunicazione della necessità di opere aggiuntive”, la Cassazione ha ricordato che il pagamento delle opere aggiuntive che siano eseguite da un appaltatore è dovuto indipendentemente dal fatto che il committente sia stato avvertito.

Ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., infatti, l’appaltatore è tenuto ad eseguire le opere con diligenza e a regola d’arte.

Questo significa che egli può eseguire tutte le attività che si rendano, di volta in volta, necessarie per il completamento al meglio dell’opera commissionata.

Pertanto, se si rendono necessarie delle variazioni rispetto al progetto originario, l’appaltatore deve dare esecuzione a queste variazioni.

E questo anche se il preventivo per i lavori in casa non li prevedeva. Spetta poi al giudice stabilire se le variazioni fossero davvero necessarie e quale fosse il corrispettivo dovuto.

Di conseguenza, poiché la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione a questi principi, la sentenza impugnata è stata integralmente confermata.

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