Lo scarso valore della lite non giustifica la compensazione delle spese legali.

A sancire questo concetto ci hanno pensato gli ermellini di Piazza Cavour con l’ordinanza 11301 del 1 giugno 2015. Il caso riguarda un privato che svolgeva richiesta di risarcimento danni nei confronti di un gruppo di compagnie assicurative che avevano perpetrato, mediante accordi di cartello, azioni restrittive della concorrenza. La Corte di Appello di Salerno, accoglieva la domanda ma compensava le spese di lite per l’esiguità del valore della lite.

Di diverso avviso invece al palazzaccio dove rilevano che, se le spese di lite, risultano superiore al credito, per la parte vittoriosa ne conseguirebbe un danno equiparabile alla soccombenza.

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“Nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano ‘gravi ed eccezionali ragioni’,  non la consente certo in base “al carattere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione ed all’esiguità della pretesa creditoria: quanto al primo profilo, perché esso integra un normale esito dell’attività valutativa del giudice; quanto al secondo, perché, specialmente ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto, si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. se non pure della regola generale dell’art. 91 cpc.”

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Dott. Umberto Coccia

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