Madre negazionista: decide il padre per le vaccinazioni della figlia

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vaccinazioni della figlia

Il padre, separato e con affido condiviso della figlia minore, si rivolge al Tribunale onde ottenere l’estromissione della ex moglie dalle decisioni in tema di salute, con particolare riferimento alle vaccinazioni della figlia adolescente (Tribunale di Milano, Sez. IX, Decreto del 12 settembre 2021 – Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo)

All’esito, il Tribunale, con decreto limita la responsabilità della donna e la condanna per lite temeraria ed autorizza il padre, su indicazione dei Sanitari, alle vaccinazioni della figlia.

La madre della minore, negava l’autorizzazione per la vaccinazione anti Sars-Cov-2 e anche per le vaccinazioni obbligatorie e non istruiva, né si adoperava, riguardo l’utilizzo delle mascherine per la figlia.

Il Tribunale ha sancito che la minore può sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge Lorenzin e a quelle facoltative.

E’ stata esclusa la potestà genitoriale della madre in tale ambito per le posizioni negazioniste, frutto di opinioni personali, ispirate da soggetti non riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, oltretutto “rivolte contro i tamponi e l’uso delle mascherine da parte della figlia”.

Secondo la donna “la salute e la malattia sono collegate a cicli naturali”, e “il Covid sarebbe una malattia influenzale, scarsamente letale e a renderla più aggressiva sarebbero invece le cure introdotte dalle autorità, che bloccando in piena pandemia l’attività all’aria aperta e imponendo l’uso delle mascherine limiterebbero l’espulsione delle tossine, compromettendo il sistema immunitario delle persone e indebolendo ulteriormente i soggetti fragili”.

Il Tribunale non condivide tali assunti ed evidenzia che il virus del Covid ha mietuto nel mondo 4,5 milioni di morti su oltre 220 milioni di casi confermati, i vaccini anti Sars-Cov-2 sono autorizzati dall’Ema e dall’Aifa – le agenzie per i farmaci a livello europeo e italiano – e il comitato nazionale di bioetica si è espresso nel senso che la vaccinazione può salvaguardare la salute degli adolescenti e contribuire al contenimento del virus.

La donna, pertanto, viene ammonita e il Tribunale ne dichiara anche l’abuso del processo.

Difatti, la madre chiede l’affidamento esclusivo della minore e presenta una comparsa di costituzione in giudizio di oltre cento pagine per sollevare una questione di legittimità della legge 119/17, manifestamente infondata perché già valutata dalla Consulta.

La questione di costituzionalità avanzata dalla donna, e già valutata, ripercorre gli stessi profili articolati dal ricorso della Regione Veneto, bocciato dalla Consulta con la sentenza 5/2018.

Ed ancora, il Tribunale ha considerato condotte rilevanti quelle della madre che in pieno lockdown conduceva la figlia al ristorante con altre dieci persone.

La valutazione complessiva dei comportamenti della donna impongono al Tribunale un intervento così restrittivo e severo.

A prendere tutte le decisioni inerenti le vaccinazioni sarà, dunque, il padre, sebbene in passato abbia avuto problemi alcolismo, oggi superati, come dimostrato dalle certificazioni specialistiche prodotte in giudizio.

Respinto, dunque, l’affidamento esclusivo della minore alla madre anche perché la donna ha firmato un accordo congiunto in cui è previsto l’affido condiviso.

Al riguardo il Tribunale rammenta che l’affido condiviso, introdotto dalla legge 54/2006 sulla scorta di analoghe esperienze europee, è ispirato al principio di bigenitorialità, laddove con la separazione personale dei coniugi-genitori non si configura necessariamente l’affidamento esclusivo dei figli a uno di loro. In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti.

L’affido condiviso costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe “pregiudizievole per l’interesse del minore”, non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un’applicazione soltanto residuale, richiedendosi invece secondo la più recente giurisprudenza l’eventuale insostenibilità della situazione.

A titolo di responsabilità processuale aggravata la donna viene condannata a pagare la somma di euro 2.700,00 , pari alle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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