Respinto il ricorso di un imprenditore titolare di una ditta di servizi funebri sottoposto ad accertamento del maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Iva e Irap

Il reddito dichiarato risultava molto basso, inferiore a 17,300 euro lordi. Peraltro si trattava delle uniche entrate di un nucleo familiare di quattro persone. Dall’accertamento analitico induttivo effettuato dal fisco, tuttavia, era emerso un maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Iva e Irap. Da qui l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del titolare una ditta svolgente servizi funebri.

L’imprenditore aveva impugnato il provvedimento contestando, tra l’altro, i presupposti per l’accertamento e l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione. Chiedeva, in subordine, la riduzione degli importi dovuti. Il ricorso, tuttavia, era stato rigettato sia dalla Commissione tributaria provinciale che da quella regionale.

L’uomo si era quindi rivolto alla Suprema Corte deducendo, tra l’altro, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La CTR non avrebbe tenuto conto di documentazione decisiva provante l’effettiva esecuzione di servizi funerari e dell’assenza di obbligo di rendicontazione di magazzino da parte del contribuente.

La Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza n. 30778/2018, non ha ritenuto si aderire ai motivi di impugnazione rigettando il ricorso in quanto infondato.

Gli Ermellini hanno chiarito che, in tema di accertamento del maggior reddito di impresa, “il discrimine tra l’accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili”. Laddove “nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l’attendibilità e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari”.

Nel caso in esame i verbalizzanti avevano operato la ricostruzione del numero dei servizi erogati dal contribuente in regime di evasione, attraverso un accertamento analitico induttivo. La motivazione della CTR ripercorreva in modo convincente le risultanze dell’accertamento delle Entrate, incrociando i dati ed evidenziando le numerose incongruenze, tra cui quella contabile tra le fatture dei servizi funerari e quelle passive dei costi delle merci occorrenti. Vi erano poi le incongruenze extracontabili, tra le quali il numero elevato dei manifesti utilizzati a fronte del numero modesto dei funerali denunciati. E ancora il confronto tra acquisti e rimanenze di magazzino. Infine, per precauzione, l’ufficio aveva anche scomputato uno scarto del 10% per lo sfrido. Gli elementi di prova, numerosi, erano gravi precisi e concordanti.

 

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