Maggiorazione contributiva Inps e retrodatazione della pensione

0
maggiorazione contributiva

La decorrenza del trattamento pensionistico non può retrodatarsi sin da una data anteriore alla specifica domanda di pensionamento. I benefici conseguenti al riconoscimento della esposizione ultradecennale all’amianto incidono solo sulla misura della pensione, ma non anche sulla sua decorrenza o sulla maturazione del diritto al pensionamento (Tribunale di Foggia, Sez. lavoro, Sentenza n. 3258/2021 del 24/09/2021 RG n. 7345/2013)

Con ricorso del 18.10.2013 i lavoratori citano a giudizio Inps e Inail, esponendo: che, con sentenza n. 7765 del 1 luglio 2007 (passata in giudicato il 14.9.2009), il Tribunale di Foggia aveva condannato l’Inps “ad accreditare la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13 comma 8 della L. 257/92 e successive modifiche per tutto il periodo durante il quale hanno lavorato presso la società XX come risulta dal loro curriculum”; che il mancato riconoscimento della maggiorazione contributiva aveva comportato l’impossibilità di presentare al momento giusto le domande di pensionamento”; che, qualora la maggiorazione contributiva fosse stata riconosciuta, i ricorrenti sarebbero andati in pensione in epoca anteriore rispetto all’effettivo pensionamento; che avevano subito un danno dal tardivo pensionamento, consistente nella differenza tra quanto avrebbero dovuto percepire a titolo di ratei pensionistici e quanto percepito a titolo di cassa integrazione guadagni e indennità di mobilità.

I ricorrenti chiedono la condanna dell’Inps e dell’Inail, in solido tra loro, al pagamento delle suddette differenze (negli importi quantificati nel ricorso introduttivo), nonché al risarcimento del danno esistenziale (quantificato in 10.000,00 euro ciascuno).

L’Inps e l’Inail si costituiscono in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice evidenzia, in punto di indennità da esposizione ad amianto, che l’INPS è tenuto, per effetto del giudicato intervenuto tra le parti, al ricalcolo della pensione previa attribuzione dei benefici contributivi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può retrodatarsi sin da una data anteriore alla specifica domanda di pensionamento.

Il presupposto della domanda formulata dai ricorrenti è la retrodatazione del trattamento pensionistico (1.1.2003, anziché 31.7.2009, per uno; 1.3.2005, anziché 31.5.2008, per l’altro; 1.1.2003, anziché 1.2.2009, per l’altro; 1.11.2004, anziché 31.7.2009, per l’altro).

Le somme richieste attengono alla differenza tra quanto i ricorrenti avrebbero dovuto percepire a titolo di ratei pensionistici e quanto hanno percepito a titolo di cassa integrazione guadagni e indennità di mobilità, nel periodo compreso tra la maturazione del diritto al pensionamento e la data del pensionamento effettivo.

I ricorrenti, tuttavia, omettono di indicare la data in cui hanno presentato la domanda di pensionamento, rendendo impossibile la verifica dell’invocato diritto alla retrodatazione della pensione, che costituisce il presupposto della loro pretesa e che, comunque, non può decorrere da una data anteriore alla domanda di pensionamento.

L’art. 47 del D.L. n. 269/03, convertito in L. n . 326/03, stabilisce: ” 1. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.

Pertanto, i benefici conseguenti al riconoscimento della esposizione ultradecennale all’amianto incidono solo sulla misura della pensione, ma non anche sulla sua decorrenza o sulla maturazione del diritto al pensionamento.

Ed ancora, viene evidenziato che “in tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, l’azione diretta all’accertamento della malattia professionale utile al conseguimento dei predetti benefici, a seguito del rifiuto dell’INAIL di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell’INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva” (Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, n.30438) .

Ne consegue la carenza di legittimazione passiva dell’Inail chiamato a giudizio.

Il ricorso viene rigettato e le spese di CTU, nonché quelle processuali, vengono poste a carico dei ricorrenti, secondo la regola della soccombenza, per la misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore dell’Inps.

I ricorrenti, inoltre, vengono condannati al pagamento delle spese di lite anche nei confronti dell’Inail per il medesimo importo di euro 3.000,00, oltre accessori.

Avv. Emanuela Foligno

Ritieni di avere i requisiti sanitari per avere diritto a una pensione, assegno di invalidità o indennità di accompagnamento e il verbale dell’Inps te li ha negati? Clicca qui

Leggi anche:

Errata valutazione dell’Inail dei postumi permanenti derivanti da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui