Maggiorazione della pensione degli invalidi over 65

0
Maggiorazione della pensione degli invalidi ultra sessantacinquenni

Maggiorazione della pensione degli invalidi civili e sua ripetibilità (Cassazione Civile, sez. lav., 23/02/2022, n.5983).

Maggiorazione della pensione e ripetibilità: con sentenza depositata il 7.6.2016, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che rigettava la domanda volta alla declaratoria d’irripetibilità dell’indebito comunicatogli dall’INPS in riferimento a somme percepite a titolo di maggiorazione sociale sull’assegno sociale di cui era percettore e non dovute a causa del superamento del limite reddituale.

Avverso la pronuncia, il beneficiario ricorre in Cassazione e denuncia “falsa applicazione della disciplina dell’indebito pensionistico assistenziale”, per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta accertato il superamento del limite reddituale previsto per la corresponsione della maggiorazione della pensione sociale nell’anno 2012, dovesse trovare applicazione la disciplina dell’indebito di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 13, che abilita l’ente previdenziale a ripetere entro l’anno successivo quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto.

Con il secondo motivo, lamenta “violazione della disciplina delle eccezioni alla ripetizione di indebito e del dictum di Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1995, n. 1315”, per avere la Corte territoriale comunque erroneamente applicato la disciplina dell’indebito previdenziale, avuto riguardo alle concrete vicende per cui è causa.

Il primo motivo è fondato.

La disciplina della ripetibilità della maggiorazione della pensione (adesso assegno) sociale, corrisposto agli invalidi civili a seguito del compimento del 65 anno di età, va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia assistenziale.

Non possono essere applicate in via analogica, le regole dettate con riferimento alle pensioni, o ad altri trattamenti previdenziali, derogando esse stesse alla previsione generale di cui all’art. 2033 c.c..

Ergo, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti, conformemente al disposto del D.L. n. 850 del 1976, art. 3-ter (conv. con L. n. 29 del 1977) e del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9 (conv. con L. n. 291 del 1988), a partire dalla data del provvedimento che ha accertato la prestazione assistenziale non dovuta, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così Cass. n. 13915 del 2021).

La Corte d’Appello di Genova non si è attenuta a tali principi.

Per tali ragioni, la Suprema Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata con rinvio in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

La trasmissione dei dati sensibili ai fini della pensione di invalidità

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui