Fermo al segnale di precedenza subisce un urto per mezzo di un altro veicolo (Cassazione Civile, sez. VI, 06/04/2022 n.11214.)

Fermo al segnale di precedenza , viene investito da altro veicolo e, a sua volta, impatta contro un terzo veicolo.

Il proprietario e il conducente della Citroen C3, ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, in secondo grado, ha riformato la decisione emessa in primo grado dal Giudice di Pace, ed ha conseguentemente ritenuto i ricorrenti corresponsabili dei danni causati nel sinistro stradale, allorquando il danneggiato, fermo al segnale di precedenza, veniva investito appunto dalla Citroen.

Dalla lettura della sentenza, del secondo Giudice si ricava che il danneggiato si trovava fermo al segnale di precedenza in una intersezione stradale quando investito dalla vettura Citroen dei ricorrenti, che stavano svoltando a sinistra per immettersi nella strada in cui era fermo il danneggiato, e da altra vettura che viaggiava in senso opposto a quella dei ricorrenti e che con quest’ultima ha avuto un urto.

Il giudizio è l’esito della riunione di due procedimenti: il primo iniziato dal danneggiato nei confronti del proprietario della Peugeot 106; il secondo giudizio iniziato da questi ultimi nei confronti del proprietario della Citroen, al fine di far riconoscere anche la responsabilità di questi ultimi nell’accadimento.

Il Giudice di Pace, ha ritenuto l’esclusiva responsabilità di proprietario e conducente della Peugeot, ai danni del danneggiato che si trovava fermo al segnale di precedenza che veniva travolto da entrambe le macchine, che degli stessi ricorrenti proprietari della Citroen.

Successivamente, il Tribunale di Lecce -in sede di appello-, ha ritenuto il concorso dei proprietari della Citroen nella causazione dei danni.

I ricorrenti propongono tre motivi di ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte osserva che il ricorso è privo dell’esposizione del fatto, nel senso che la dinamica dell’incidente, o meglio quale sia il fatto storico posto a base del ricorso, lo si deduce solo dalla lettura della sentenza impugnata da cui si deduce un tamponamento plurimo ai danni di un veicolo fermo al segnale di precedenza.

Ad ogni modo, il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., e, con tale censura, i ricorrenti sostengono che la motivazione della decisione è priva degli argomenti a sostegno della conclusione.

In realtà, il motivo lamenta una motivazione non coerente con le prove emerse, e più che altro, dunque, fa denuncia di una decisione che ha travisato il risultato della istruttoria ed è inammissibile.

E’ chiaro che i ricorrenti sotto l’apparenza della denuncia di un difetto di motivazione censurano una errata ricostruzione del fatto o una errata valutazione delle prove.

Difatti, secondo la loro tesi, il Giudice ha erroneamente affermato la loro responsabilità “attraverso una ricostruzione della dinamica del sinistro confliggente con le risultanze probatorie assunte”.

Si tratta dunque di una censura della decisione impugnata sia quanto alla ricostruzione del fatto, che quanto alla erronea valutazione delle prove, in particolare della CTU e delle testimonianze.

Con il secondo motivo, a parere dei ricorrenti, il Giudice avrebbe errato nel riconoscere una pari responsabilità loro e della Peugeot, che, scontratisi in senso di marcia opposto, sono poi finiti entrambi sul veicolo del danneggiato fermo al segnale di precedenza.

Sempre a parere dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione della regola per la quale la pari colpa si presume solo dove non sia stato possibile affermare la colpa esclusiva di uno dei due, ed invero secondo una diversa ricostruzione dei fatti, proposta appunto in questo motivo di ricorso, dall’accertamento effettuato in primo grado era possibile affermare la colpa esclusiva del veicolo antagonista.

Anche questo motivo è inammissibile.

Innanzitutto, la ratio della decisione impugnata non è quella di presumere, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, una pari responsabilità della Citroen e della Peugeot, ma è quella di ritenere entrambi i conducenti responsabili del danno, non per presunzione, ma per effettivo accertamento della loro condotta colpevole, nel senso che il Tribunale non fa applicazione di un criterio presuntivo, dovuto al difetto di prove specifiche dell’esclusiva responsabilità di uno dei due, ma accerta che concretamente entrambi i conducenti hanno avuto ciascuno con la propria condotta colpevole una propria responsabilità per il danno causato al terzo che si trovava fermo al segnale di precedenza.

Inoltre, se anche si dovesse intendere la ratio della decisione impugnata come applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, la contestazione sarebbe comunque inammissibile, in quanto l’affermazione, o meglio la tesi secondo cui era emersa la responsabilità esclusiva della controparte – responsabilità esclusiva che escluderebbe la presunzione di pari responsabilità-, presuppone un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello svolto nella sentenza di primo grado, inammissibile in Cassazione.

In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

La redazione giuridica

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