Malasanità, iure successionis e controversia tra fratelli

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Il caso di malasanità vede coinvolto l’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per i danni derivanti da un intervento chirurgico nel quale veniva lasciato nel cavo pleurico del paziente una grossa garza.

La vicenda giudiziale si presenta interessante per la questione della sospensione facoltativa e del relativo Regolamento di Competenza

Il Giudice penale del Tribunale di Avellino accertava la responsabilità dell’Azienda Sanitaria e del dottor DA. Invece la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Napoli riconosceva anche la responsabilità penale del dottor BL., condannando entrambi al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite. Infine, la sentenza della Corte di Cassazione rese irrevocabile la sentenza di condanna emessa in grado di appello.

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, i tre figli della vittima (deceduta nel frattempo) hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dal proprio defunto padre, risarcibili iure proprio e iure successionis.

La sospensione del giudizio

L’Ospedale chiede la sospensione del giudizio in considerazione del fatto che sulla parallela causa risarcitoria promossa solo dalla figlia della vittima, il medesimo Tribunale aveva pronunciato la sentenza n. 1320 del 2021, poi impugnata in appello (allo stato pendente).

Il Giudice, con ordinanza del 23 giugno 2023, ha dichiarato la sospensione del processo fino al raggiungimento del giudicato sulla controversia, ritenuta pregiudicante, promossa dalla sola figlia della vittima.

Ha osservato il Tribunale che la citata sentenza n. 1320 del 2021 emessa dal medesimo Tribunale aveva “ad oggetto la responsabilità della struttura sanitaria per i medesimi fatti” rappresentati in quella sede, poiché la figlia aveva chiesto il risarcimento degli stessi danni, sia iure proprio che iure successionis.

Ciò detto, il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 24657 del 2007 delle S.U., secondo cui i crediti del defunto entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ha diritto di agire a tutela dell’intero credito o anche solo della propria quota ereditaria. Nella specie, il nesso di pregiudizialità è apparso al Tribunale evidente in relazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure successionis, ma ha aggiunto che anche per i danni richiesti iure proprio la citata sentenza avrebbe rivestito comunque un’efficacia almeno riflessa.

Regolamento di Competenza

Contro l’ordinanza di sospensione viene proposto regolamento di competenza.

Il ricorrente premette che sua sorella, dopo aver rinunciato alla costituzione di parte civile nel processo penale, decideva di promuovere un proprio giudizio risarcitorio, in sede civile, senza mai spendere il nome dei fratelli e senza agire nell’interesse di costoro. La sentenza n. 1320 del 2021 del Tribunale di Avellino ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari per il solo danno da lesioni patito dal genitore, ma non anche per l’evento morte. Tanto che la sorella ha proposto appello proprio per tale ragione, avanzando una domanda che non è in rapporto di pregiudizialità con quella dell’odierno ricorrente. Questi sostiene, infatti, di essere titolare, insieme agli altri 2 fratelli, di un diritto risarcitorio riconosciuto in modo definitivo dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, mentre la sorella può giovarsi di quest’ultima solo in via riflessa.

Sempre secondo il ricorrente, l’ordinanza di sospensione sarebbe errata perché l’appello proposto dalla sorella contro la decisione n. 1320 del 2021 ha ad oggetto il negato riconoscimento del danno da morte, punto sul quale i fratelli sono titolari del giudicato penale, il che dimostrerebbe l’evidente diversità dei due giudizi. Il nesso di pregiudizialità che l’art. 337 cpc richiede per la sospensione non potrebbe essere inteso in termini di pregiudizialità logica, ma deve configurarsi in termini tecnico-giuridici.

La questione giuridica è molto singolare e necessita delle premesse che seguono

Il giudizio vede tre fratelli, i quali hanno agito nei confronti dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino e di 2 medici per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del genitore, riconducibile, secondo la loro tesi, alla responsabilità professionale dei convenuti. Mentre due fratelli, uno dei quali è il ricorrente in Cassazione, hanno mantenuto ferma la costituzione di parte civile fino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, l’altra ha abbandonato il processo penale, decidendo di intraprendere un’autonoma causa civile.

Ne consegue che il ricorrente e l’altro fratello possono beneficiare dell’efficacia della sentenza di condanna in sede civile, invece la sorella no.

Ebbene, è corretto il richiamo del Tribunale di Avellino al principio secondo cui (solo) i crediti del de cuius (a differenza dei debiti) non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla sua quota ereditaria in relazione al danno richiesto dagli eredi iure proprio, ognuno di costoro agisce necessariamente a titolo personale e individuale, per cui non c’è alcun rischio di contrasto di giudicati.

La diversità delle domande introdotte dai fratelli

Il suddetto principio evidenzia certamente la diversità tra le domande introdotte dai fratelli, perché il rigetto della domanda proposta dalla figlia “non ha implicazioni rispetto alle distinte domande avanzate dagli altri due congiunti”.

Il Tribunale di Avellino ha disposto la sospensione della causa proposta dai due fratelli non in base all’art. 295 cpc., bensì quella “facoltativa” in base all’art. 337, secondo comma, cpc., secondo cui quando “l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”.

La sospensione facoltativa può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, e che non richiede che le parti dei due giudizi siano identiche.

Il vaglio della Cassazione

Applicando i principi suindicati la S.C. ritiene che la sospensione disposta dal Tribunale di Avellino non sia stata correttamente disposta e accoglie il regolamento di competenza (Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21077).

La ratio della sospensione facoltativa richiede una “probabile riforma in sede di impugnazione”, difatti deve essere disposta quando il Giudice ritiene che la sentenza pregiudicante sia suscettibile di essere riformata in sede di impugnazione.

Il Tribunale, nel motivare il provvedimento di sospensione, ha riconosciuto la diversità esistente tra i danni richiesti dai tre figli del danneggiato iure proprio e iure successionis. Ma ciononostante ha ipotizzato che anche in relazione ai danni chiesti iure proprio vi sarebbe “una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti dei soggetti rimasti estranei al processo”, se costoro sono titolari di un diritto “dipendente dalla situazione definita in quel processo”.

Il ragionamento che ha fatto il Giudice di Avellino non considera che data la limitazione soggettiva del giudicato che potrebbe, ipoteticamente, derivare dall’esito del giudizio promosso dalla sorella, l’analogo giudizio risarcitorio promosso dai due fratelli non ne verrebbe comunque ad essere pregiudicato – quantomeno per i danni chiesti iure proprio – anche in considerazione dell’esistenza del giudicato penale di condanna del quale questi ultimi possono beneficiare.

Detto in altri termini, siccome i due fratelli non sono parti del giudizio introdotto dalla loro sorella, anche se quest’ultima ha fatto valere l’intero credito del de cuius spettante ai figli iure successionis, questo non significa che il giudicato che si formerà in quel giudizio potrà spiegare effetti nei confronti dei due fratelli.

I tre sono creditori solidali e, dunque, il giudicato che si formerà nel giudizio introdotto dalla sorella potrà essere da loro invocato solo se favorevole, mentre, se sfavorevole, non opererà a loro danno (art. 1306 cod. civ.). Sicché la decisione di farlo eventualmente valere potrà derivare solo da una loro scelta.

È pacifica, dunque, la diversità soggettiva e la disposta sospensione facoltativa non è stata corretta e la S.C. dispone la prosecuzione del giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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