Bambini si prendono a testate nell’atrio della scuola, è omessa vigilanza

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La vicenda vede coinvolto il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto scolastico chiamati a rispondere per omessa vigilanza a causa delle lesioni subite da un alunno che ha ricevuto una testata nell’atrio della scuola.

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6508/2022, ha confermato il primo grado ritenendo provata la dinamica dell’incidente dovuto a un fatto puramente accidentale e imprevedibile e, dunque, non imputabile a condotte negligenti della insegnante e non dovuto a situazione di confusione e/o conflittualità tra i ragazzi tale da richiedere un intervento di maggiore personale scolastico oltre a quello già presente (due insegnanti).

Il ricorso in Cassazione

In Cassazione la parte soccombente lamenta errata distribuzione dell’onere probatorio che sarebbe stato addossato alla parte danneggiata laddove, invece, avrebbe dovuto essere la parte convenuta a dimostrare la predisposizione di tutte le misure idonee ad evitare danni.

La doglianza è fondata nei termini di seguito spiegati (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 30 luglio 2024, n. 21368).

Innanzitutto, la responsabilità dell’Istituto scolastico in caso di lesioni degli alunni minori, conseguenti alla condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni (in tal senso vi sono numerosi precedenti giurisprudenziali) perché ricomprende il periodo intercorrente dall’ingresso nella scuola e fino a quando gli alunni si trovino legittimamente nell’ambito dei locali scolastici.

Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto che la dinamica dell’evento dimostrasse la natura fortuita del fatto “non imputabile a condotte negligenti della insegnante ed assolutamente imprevedibile nella sua evoluzione, non dovuta a situazione di confusione e/o conflittualità tra i ragazzi tale da richiedere un intervento di maggiore personale scolastico oltre a quello già presente (due insegnanti)”, valorizzando poi la definizione di “accidentale” data all’accaduto dalla stessa insegnante che ne ha redatto il rapporto.

In tale ragionamento, tuttavia, vi è un errore perché i Giudici non hanno accertato se l’insegnante fosse presente nel momento in cui si è verificato l’incidente, quali cautele, o accorgimenti, avesse adottato in relazione alle interazioni tra i bambini nel loro concreto atteggiarsi nell’atrio, ma ha erroneamente attribuito carattere dirimente ad una dichiarazione documentale dell’insegnante (il cd rapporto del sinistro), valutativa e generica e, quindi, insufficiente a formare prova, oltretutto a favore di chi la avrebbe formata o del suo preponente.

Pertanto, le circostanze di fatto accertate nei gradi di merito non possono essere qualificate come causa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c. perché anche se le lezioni sono terminate, ma i ragazzi sono ancora all’interno dell’edificio, non cessano gli obblighi di sorveglianza da parte della struttura scolastica.

In tale ottica, anche durante il cambio dell’ora deve essere valutata dal Giudice la presenza, o meno, dell’insegnante nel luogo dove si è verificato l’incidente o, comunque, di un rappresentante della struttura scolastica in grado di sorvegliare gli alunni, nonché l’adozione degli interventi necessari in relazione al comportamento degli alunni. A maggior ragione quando l’istituto ospiti alunni in giovanissima età.

Difatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso.

La sentenza viene cassata in relazione alla censura accolta e rinviata alla Corte di Roma in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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