Malattia non tabellata, è il lavoratore a dover provare il nesso causale

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malattia non tabellata

Le patologie denunciate dalla dipendente erano correlate a una sindrome fibromialgica, ritenuta malattia non tabellata secondo la normativa Inail

In caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l’onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 5816/2021 pronunciandosi sul ricorso di una dipendente di banca che aveva agito in giudizio per l’accertamento della responsabilità della datrice di lavoro per la malattia professionale da cui era affetta con conseguente risarcimento del danno. La donna, in a particolare, lamentava che l’ergonomia della postazione di lavoro nonché il microclima ambientale, determinato dal getto dell’aria condizionata durante il periodo primaverile/estivo, avevano causato la lesione dell’integrità psicofisica provocando cervico-dorso lombalgia, scoliosi toracica destra e lombare sinistra, discopatia lombare degenerativa, contrattura della muscolatura, nevralgia, omalgia, oltre ad asma a genesi allergica e disturbo dell’adattamento d’ansia di media gravità. A suo dire, il datore di lavoro aveva omesso di adottare le cautele volte a garantire l’integrità della salute psico-fisica della lavoratrice.

La Corte territoriale, all’esito di una CTU, aveva affermato l’insussistenza del presupposto per configurare la responsabilità ex art 2087 c.c., dovendosi escludere la riconducibilità delle patologie denunciate alla pretesa condotta colpevole della datrice di lavoro.

Il CTU, nello specifico, aveva affermato che la ricorrente era affetta da sindrome fibromialgica alla quale erano riconducibili tutte le malattie denunciate ad esclusione della tendinopatia cronica della spalla e che non vi era nesso causale tra tale fibromialgia e l’ambiente di lavoro. Aveva osservato altresì che trattandosi di malattia non tabellata ai sensi della normativa Inail la prova della derivazione della malattia da lavoro dovesse essere fornita dal lavoratore e che nella specie tale prova non era stata fornita.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, che la Corte non avesse posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare l’insussistenza del nesso causale tra la malattia e l’ambiente lavorativo, nesso che doveva presumersi in quanto nelle tabelle Inail erano inclusi “i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro” e “disfunzioni dell’organizzazione del lavoro (costrittività organizzative)”.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondata la doglianza della donna.

La sentenza impugnata, infatti, aveva correttamente escluso la riconducibilità delle accertate patologie alla pretesa condotta colpevole del datore di lavoro rilevando come tutte le malattie denunciate fossero da ricondursi alla fibromialgia e che detta malattia non fosse di natura professionale e che non fosse inserita nell’elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, né nell’elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Nella decisione di merito, inoltre, si era anche specificato, quanto ai fattori microclimatici, che gli stessi non avevano prodotto danni di natura permanente né inciso sulla sindrome fibromialgica e, quanto alla tendinite, si era esclusa la sua origine professionale non essendo l’attività lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di compiti ciclici ripetitivi o attività continuativa ai videoterminali per più di 20 ore.

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