Maltrattamenti e violenza assistita in una comunità per disabili

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Sono configurabili i delitti di maltrattamenti e di c.d. violenza assistita, posti in essere in una comunità di assistenza, per soggetti con grave disabilità

La Corte di appello di Genova aveva dichiarato responsabili del reato di maltrattamenti, sette dipendenti di una struttura per il ricovero di soggetti disabili.

Le indagini erano partite nel mese di ottobre del 2012. Grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni, le evidenze documentali e le registrazioni di due telecamere collocate in un corridoio e in un antibagno e poste al secondo dei due piani nei quali si articolava il centro, era stato possibile identificare gli autori di tali crimini.

Gli imputati erano tutti infermieri e operatori socio-sanitari dipendenti della struttura ovvero di una società della quale il centro si avvaleva sulla base di un contratto di prestazione di opera professionale, le vittime invece, erano tutti soggetti affetti da gravi disabilità (quali encefalopatie, ritardo mentale estremo e grave, autismo primario ed atipico).

La corte d’appello di Genova aveva, perciò, ritenuto tutti gli imputati responsabili del delitto di cui all’art. 572 c.p., con le aggravanti di cui ai nn. 5 e 11 dell’art. 61 c.p., stabilendo pene comprese tra i due e i tre anni e gli otto mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, congiunti degli ospiti, in proprio e quali loro amministratori di sostegno.

A seguito del ricorso presentati dalle difese dei prevenuti, la vicenda è giunta dinanzi ai giudici della Cassazione. 

Tra gli altri motivi era contestata la violazione dell’art. 61, comma 11 quinquies c.p.

La disposizione citata prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio, in relazione al delitto di cui all’art. 572 c.p., per avere commesso il fatto in presenza o in danno di un minore degli diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Secondo la difesa, dunque, l’aggravamento di pena sarebbe volto esclusivamente alla protezione della integrità e della serenità dei minori, ovvero di soggetti che, a cagione della incompletezza del loro sviluppo pisco-fisico, risultano più vulnerabili e, dunque, più sensibili.

L’argomento non ha però, convinto i giudici della Suprema Corte, i quali hanno affermato che “la cd. violenza assistita o indiretta costituisce autonoma figura di reato prevista dall’art. 572 c.p., come tale individuata dalla giurisprudenza di legittimità, e ravvisabile anche nel caso in cui vittima di reato siano soggetti appartenenti ad una comunità, teatro di fatti di violenza e, massimamente verificabile in quelle situazioni di comunità nelle quali siano presenti soggetti appartenenti a cd. fasce deboli ovvero, di soggetti vulnerabili”.

La nozione di soggetti vulnerabili

La nozione di soggetti vulnerabili è stata elaborata nella Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000, sulla protezione internazionale degli adulti e nella Raccomandazione del 27 novembre 2013, C/378-8, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate di imputate in procedimenti penali.

La decisione quadro 2001/220 contiene, poi, un riferimento alla vittime particolarmente vulnerabili, in relazione alla posizione della vittima nel processo penale; e così la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile del 2011, concernenti la prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, contiene l’enucleazione di principi e dei criteri per la definizione di “persone vulnerabili”, che tengano conto di aspetti quali “l’età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali….”.

La definizione è stata poi, ripresa nella disciplina nazionale, in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e rimpatrio di soggetti appartenenti a Paesi terzi irregolari, confluita nella L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2 bis.

Un tratto comune in questo panorama normativo –ha affermato la Suprema Corte – , “è quello di apprestare, rispetto all’esercizio di potestà pubblicistiche, una tutela particolare per garantire al soggetto vulnerabile – per circostanze obiettive, ma di natura indefinita ed eterogenea – una protezione maggiore in presenza di situazioni che non gli consentono di spiegare pienamente e liberamente la propria personalità e identità ovvero che, in presenza di atti cruenti commessi alla loro presenza, appaiono più sensibili, ed esposti ai riverberi negativi”.

Il reato di cui all’art. 572 c.p. è pacificamente configurabile, dunque, in tutte quelle situazioni di convivenza nell’ambito delle quali si registra, come nella fattispecie in esame, la condizione di affidamento di una persona alla cura, vigilanza, custodia o per l’esercizio di una professione; condizioni che implicano o, comunque, comportano l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’agente e massimamente ravvisabili in una struttura destinata al ricovero di soggetti disabili e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali di grado medio alto, quali i soggetti passivi delle condotte ascritte agli imputati.

La decisione

Peraltro, per costante interpretazione giurisprudenziale, “lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità, in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi”.

In definitiva la Corte di Cassazione (Terza Sezione n. 16583/2019) ha affermato che l’aggravante di cui all’art. 61 quinquies c.p., in ordine al reato di maltrattamenti, è ravvisabile in tutte quelle situazioni nelle quali vengano in rilievo, condizioni di personale debolezza dei degenti, a ragione delle loro condizioni psichiche e, quindi, della loro vulnerabilità che ne amplifica la esposizione al potere di cura e controllo del personale.

A tale principio si erano allineati i giudici di merito laddove avevano condannato gli imputati per il delitto di maltrattamenti in danno degli ospiti della struttura, nonché di quello di cd. violenza assistita

La redazione giuridica

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