In caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, che deve comunque dimostrare di aver fare tutto il possibile per evitare l’incidente

Lo ha affermato la Corte d’Appello di Genova all’esito di un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni subiti da un motociclista, rimasto vittima di un incidente stradale.

Il sinistro – a sua detta – era stato provocato a causa della condotta imprudente (e improvvisa) dell’altro conducente che, nel tentativo di effettuare una inversione, per entrare nel parcheggio che si trovava nella parte opposta al suo senso di marcia gli tagliava la strada, facendolo cadere rovinosamente a terra.

In primo grado l’adito tribunale definiva la causa attribuendo per il 60% la colpa al convenuto e per il 40% all’ attore stesso.

La sentenza è stata, poi, riformata dalla Corte d’appello di Genova che ha, al contrario, riconosciuto la responsabilità esclusiva dell’incidente in capo al conducente dell’autovettura, per avere posto in essere una manovra improvvida ed improvvisa di svolta non consentita, che l’aveva portato, poi, ad invadere parzialmente la corsia di marcia opposta.

A tal proposito il collegio ligure ha definito quali sono i criteri di accertamento della responsabilità in caso di scontro tra veicoli, affermando che l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti – anche per avere commesso una violazione grave del Codice della Strada – non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, che deve comunque cooperare e fare tutto il possibile per evitare l’incidente.

L’accertamento della responsabilità in caso di scontro tra veicoli

All’uopo il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, per andare esente responsabilità, deve fornire la prova liberatoria, ovvero non solo la dimostrazione di essersi uniformato – da parte sua – alle norme della circolazione, ma anche di avere tentato una manovra di emergenza – anche se infruttuosa ma possibile – per evitare il sinistro.

Ebbene, nel caso in esame, tale manovra di emergenza era verosimilmente impossibile, posto che a causa della condotta improvvisa dell’altro veicolo coinvolto, l’attore non avrebbe mai potuto prevedere in quale punto, quest’ultimo si sarebbe fermato, lasciandogli uno spazio libero per passare: “la sua reazione naturale e ragionevole non poteva essere altra se non quella effettivamente posta in essere, ossia frenare per evitare l’urto, anziché sterzare bruscamente volgendo la marcia verso una possibile ma, imprevedibile e non preventivabile, “via di fuga o di salvezza”.

Per tali motivi, i giudici di secondo grado hanno condannato il convenuto a corrispondere alla vittima la somma complessiva di 69.327,00 a titolo di risarcimento integrale del danno subito, oltre interessi.

La redazione giuridica

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