L’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente, in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito

La vicenda

La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente e delle sue due figlie.

Contro tale sentenza la difesa dell’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione denunciando l’errato giudizio sulla responsabilità penale; la sentenza sarebbe stata viziata perché fondata sul presupposto dell’attendibilità delle dichiarazioni della moglie dell’imputato, che a sua detta, avrebbe “ingigantito” i fatti denunciati in ragione del giudizio di separazione in corso tra i due. Invero, si sarebbe trattato di un unico episodio di violenza in danno di una delle figlie, in cui l’uomo l’avrebbe colpita con un cucchiaio.

Tanto era accaduto in un contesto familiare caratterizzato da un elevato livello di conflittualità tra i coniugi a causa del giudizio di separazione in corso e di alcune controversie patrimoniali tra la donna e i genitori dell’imputato.

I motivi di ricorso

Ad ogni modo, secondo la difesa i fatti contestati avrebbero dovuto essere al più inquadrati nella diversa fattispecie penale di cui all’art. 571 c.p.: del reato contestato mancava il requisito della abitualità della condotta, poiché ad eccezione di quell’unico episodio in cui l’imputato aveva colpito la figlia con un cucchiaio, questi non avrebbe mai stato fatto uso di violenza.

Ma il ricorso è stato rigettato perché inammissibile (Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 18706/2020).

La Corte di merito aveva ben evidenziato come i fatti oggetto del processo fossero connotati da un reiterato ricorso alla violenza, materiale e morale, e come ciò fosse incompatibile con il reato di abuso dei mezzo di correzione; l’elemento differenziale tra quest’ultimo reato e quello di maltrattamenti non può, infatti, essere individuato nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente; il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate (Sezione Sesta, n. 11777/2020).

Maltrattamenti in famiglia o abuso dei mezzi di correzione?

L’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente, perché l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito (Sezione Sesta, n. 11956/2017).

Insomma per i giudici della Suprema Corte (Sesta Sezione Penale, sentenza n. 18706/2020), i giudici dell’appello avevano ripercorso le risultanze processuali, esaminato e correttamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da altre deposizioni e da documentazione, e ricostruito in maniera logica l’intero quadro probatorio, chiarito le ragioni per cui la ricostruzione alternativa della liceità della condotta sostenuta dalla difesa non era in grado di scalfire il quadro accusatorio, poiché per le ragioni anzidette, i fatti contestati non potevano che essere giuridicamente ricondotti nella fattispecie di reato ascritta.

Avv. Sabrina Caporale

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