Grava sulla banca non solo l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, ma anche quello di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente

La vicenda

I ricorrenti, erano due coniugi che avevano un conto corrente in comune presso le Poste Italiane con relativa carta per prelievo bancomat. Il 19 settembre 2013 si erano accorti che, nei due giorni precedenti, il conto, che presentava un saldo attivo di circa 23 mila euro, era stato azzerato mediante prelievi allo sportello, non autorizzati dai ricorrenti, e dunque abusivamente effettuati. In quello stesso giorno comunicavano l’accaduto a Poste Italiane spa, che provvedeva a bloccare il bancomat.

I due ricorrenti citavano quindi in giudizio le Poste per avere il rimborso della somma prelevata da ignoti abusivamente, assumendo di averne diritto.

Le Poste resistevano alla domanda depositando distinta dei movimenti sospetti, da cui risultavano prelievi allo sportello, facendo presente che la tessera bancomat costituiva da sola documento valido per il prelievo, senza bisogno di ulteriori documenti di identità.

Al termine del giudizio di primo grado, l’adito Tribunale rigettava la domanda dei due coniugi, ritenendo che gli stessi non avessero fornito la prova della diligenza usata per impedire il furto o la clonazione del bancomat; e che non vi fosse responsabilità della banca anteriore al blocco della carta.

La Corte d’Appello confermava la decisione; cosicché, marito e moglie ricorrevano per Cassazione.

La tesi sostenuta dal Tribunale è che grava sui ricorrenti, correntisti, l’onere di dimostrare la diligente custodia del bancomat, cosi come gravava sui correntisti l’onere di tempestiva denuncia dell’indebito prelievo a loro danno.

Secondo il Tribunale questa prova sarebbe mancata, circostanza che, unitamente alla “tardiva richiesta di blocco della carta” deponeva per una negligenza dei correntisti, che andava a loro esclusivo sfavore.

Inoltre, secondo il Tribunale, ed a prescindere dalla negligenza dei ricorrenti, le condizioni generali di contratto esoneravano la banca da qualsiasi responsabilità per i prelievi anteriori alla denuncia di blocco del bancomat, e per intero.

L’uso indebito del bancomat da parte di soggetti diversi dal correntista

In materia di responsabilità della banca per l’indebito uso del bancomat da parte di soggetti diversi dal correntista e più in generale, in tema di responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, la giurisprudenza ha affermato che “anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente” (Cass. n. 2950 / 2017).

Questa regola, dettata per i casi anteriori, è stata confermata dal D.Lgs. n. 11 del 2010, secondo cui l’onere di dimostrare che l’operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata comunque effettuata correttamente e che non v’è stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione, grava, per l’appunto sulla banca (L. n. 11 del 2010, art. 10, comma 1).

La responsbailità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici

La Cassazione ha, inoltre, osservato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto (Cass. n. 18045/ 2019).

In sostanza, da un lato, grava sulla banca l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, per altro verso grava sempre sulla banca l’onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente. Di talché, quest’ultimo subisce le conseguenze della perdita se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo.

Di tali principi di diritto non aveva fatto corretta applicazione il Tribunale; il ricorso è stato pertanto, accolto (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 9721/2020).

Avv. Sabrina Caporale

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