Basta la delega orale ad autorizzare operazioni sull’altrui conto corrente, se confermati dal comportamento del presunto delegante

La vicenda

L’attrice convenne in giudizio davanti al Tribunale di Torino una banca per sentirne accertare la sua responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) per avere autorizzato una serie di operazioni sul proprio conto corrente, senza il suo consenso.

Nella specie, tali operazioni erano state poste in essere dal marito, al quale ella non aveva mai conferito alcuna delega. Chiese pertanto, una volta accertata la natura lesiva ed antigiuridica del comportamento tenuto dall’istituto, che quest’ultimo fosse condannato al risarcimento del danno patrimoniale emergente, del danno patrimoniale da lucro cessante, del danno morale soggettivo ed infine del danno esistenziale.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino rigettò l’istanza, ritenendo provata la sua volontà di conferire procura ad operare sul conto corrente anche al marito a prescindere dall’esistenza di una delega scritta e ciò in considerazione della mancanza, nel Testo Unico Bancario, della prescrizione del conferimento di una procura scritta ad substantiam per operare su conto correnti ad altri intestati.

Per le operazioni sull’altrui conto corrente basta la delega orale

La Corte d’Appello di Torino confermò la decisone rilevando che il consenso dell’attrice al conferimento della delega fosse desumibile: a) dalla mancata contestazione degli estratti conto trimestrali, dai quali risultava l’operatività del marito sul conto ; b) dall’utilizzo promiscuo dei carnet di assegni da parte di entrambi i coniugi; c) nonché dalla dichiarazione di revoca della delega al marito senza alcuna riserva o contestazione circa l’inesistenza del potere di rappresentanza, per il periodo anteriore dal 31/12/2002 al 10/7/2007.

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 30313/2019) ha confermato la pronuncia della Corte territoriale, condividendo il principio secondo cui l’esistenza di una delega in favore di terzi ad operare sul conto corrente – e quindi il consenso del titolare del rapporto al conferimento ad altri di tale potere – può essere desunta anche dal comportamento del soggetto presunto delegante.

Detto in altri termini per i giudici della Suprema Corte è sufficiente l’esistenza di una delega orale conferita dalla moglie al marito ad operare sul conto ad essa intestato.

La redazione giuridica

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