L’apparecchio “scout speed” è assoggettato agli stessi limiti normativi degli autovelox tradizionali; pertanto per essere legittimamente utilizzato su strade extraurbane necessita del previo decreto autorizzativo del Prefetto i cui estremi devono essere indicati nel verbale di accertamento

La vicenda

Un automobilista aveva proposto opposizione contro il verbale di contestazione elevato a suo carico dalla Polizia Municipale per violazione dell’art. 142, comma 8 del Codice della Strada, per aver cioè superato di 12 km/h il limite di velocità imposto nel tratto di strada percorso. Ad avviso del ricorrente l’atto era illegittimo per difetto di autorizzazione prefettizia all’accertamento mediante apparecchio “scout speed” e omessa contestazione immediata della violazione.

Come è noto l’art. 200 C.d.S. stabilisce che: “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”; l’art. 201 C.d.S. dispone invece che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale quando la violazione non possa essere immediatamente contestata e nel verbale debbono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione medesima. L’art. 384 reg. C.d.S. elenca, poi, alcune ipotesi giustificative, a mero titolo esemplificativo, di casi in cui sussiste la materiale impossibilità a procedere alla contestazione immediata, tra questi quello in cui l’accertamento avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della velocità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Il difetto di autorizzazione prefettizia

Ebbene, nel caso in esame, l’adito Giudice di Pace ha accertato che il tratto di strada lungo il quale si era svolto l’accertamento non rientrasse fra quelli individuati al fine di consentire l’installazione o l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni di cui all’art. 142 C.d.S., senza l’obbligo di contestazione immediata di cui al richiamato art. 200 C.d.S.

Del resto, secondo una condivisibile giurisprudenza l’apparecchio “scout speed” utilizzato per l’accertamento (strumento montato a bordo di veicolo, funzionante in modalità dinamica ovvero con il veicolo anche in movimento) deve essere assoggettato ai medesimi limiti normativi degli autovelox tradizionali ribadendo come unico elemento discretivo il carattere permanente per le postazioni fisse e quello temporaneo per le postazioni mobili, negando l’esistenza di un tertium genus ibrido. Pertanto il dispositivo in questione per essere legittimamente utilizzato su strade extraurbane necessita del previo decreto autorizzativo del Prefetto i cui estremi devono essere indicati nel verbale di accertamento.

In difetto, la Suprema Corte con diverse pronunce ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che rende nullo il verbale medesimo.

Tanto premesso, il Giudice di primo grado (Giudice di Pace Città della Pieve, sentenza n. 10/2020) ha comunque ritenuto non convincente la motivazione giustificativa della mancata contestazione immediata inserita nel corpo del verbale (“accertamento violazione a mezzo di apposita apparecchiatura … su veicolo in movimento … che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo a distanza dal posto di accertamento e in quanto non è possibile effettuare l’inversione di marcia in tempo utile e senza creare pericolo …”) . “Tale dicitura stereotipata inserita in tutti i verbali non permette infatti di valutare la effettiva sussistenza dei motivi “caso per caso” e di conseguenza è inidonea a comprovare in concreto la contestazione differita”. Vittoria dunque, per l’automobilista.

Avv. Sabrina Caporale

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