Maltrattamento di animali, confisca e affidamento provvisorio

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maltrattamento di animali

In caso di maltrattamento di animali, l’affidamento definitivo a privati dell’animale sequestrato può essere disposto solo dopo l’irrevocabilità della confisca

La vicenda è stata decisa dalla Cassazione penale (Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 16480 del 29 maggio 2020). Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Venezia propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con cui il G.I.P., dopo aver convalidato il sequestro d’urgenza operato dalla P.G., ha contestualmente disposto il sequestro preventivo di 16 cani, di cui 9 iscritti all’anagrafe canina di proprietà degli imputati, 4 di proprietà di terze persone e 3 non iscritti all’anagrafe canina, prevedendo la facoltà, per l’Autorità chiamata a eseguire il sequestro, di provvedere ad affidamento provvisorio ai privati, in attesa di individuare un ente o un’associazione disponibili ad accoglierli. Ai due imputati viene contestato il reato di maltrattamento di animali per aver detenuto nelle pertinenze della loro abitazione 16 cani adulti di razza pastore tedesco in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Il Procuratore, in definitiva, censura l’ordinanza del GIP nella parte in cui non ha accolto, limitatamente ai 9 cani di proprietà, la richiesta di autorizzazione a un affido definitivo non appena sarebbe intervenuto il giudicato cautelare sul sequestro.

Osserva il Procuratore che gli animali sono assimilabili alle persone, tanto è vero che, a loro tutela, è stato previsto un istituto, l’affidamento, che è lo stesso previsto per i minori, per cui, deve potersi consentire, prima ancora della definizione del procedimento penale, l’affidamento degli animali sequestrati ai privati, magari imponendo a costoro una eventuale cauzione, permettendo così all’imputato -se assolto- di rivalersi sulla somma depositata a titolo cauzionale.

Non  è concepibile una adozione provvisoria di un cane da parte di un privato, perchè i legami che si instaurano tra cani e persone non sono “legami a tempo” e comunque nessun privato accetterebbe l’affidamento di un cane con il rischio di perderlo in futuro.

Gli Ermellini ritengono il ricorso del Sostituto Procuratore veneziano inammissibile.

La tutela degli animali ha ricevuto nel corso degli anni un sempre maggiore riconoscimento, tanto a livello internazionale quanto sul piano nazionale.

Sono tutelati in via diretta, per legge, gli animali, domestici e selvatici, da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento e uccisione gratuita, poiché trattasi di comportamenti contro altro essere vivente.

Ciò detto, sono state introdotte due nuove disposizioni di coordinamento del codice penale che prevedono espressamente che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della Salute.

La detenzione di animali nelle condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, costituendo reato, sia pure contravvenzionale, rientra nell’ipotesi di confisca obbligatoria.  

Una volta eseguito il sequestro degli animali maltrattati, è possibile disporne l’affidamento ai privati prima della definizione del procedimento penale; in tal senso vi è già traccia di risposta positiva in giurisprudenza (Cass. Pen.,Sez. 3, n. 22039 del 21 aprile 2010).

Il Procuratore veneziano sostiene, invece, che ancor prima che intervenga la statuizione sulla confisca e che questa diventi irrevocabile, dovrebbe essere consentito disporre l’affidamento in via definitiva degli animali ai privati disponibili ad accoglierli, dovendosi ritenere sufficiente la formazione del “giudicato cautelare”.

Questa interpretazione non viene condivisa dalla Suprema Corte.

Prima che l’accertamento sulla responsabilità degli imputati non diventi irrevocabile, disporre definitivamente degli animali di loro proprietà, in assenza di una eventuale statuizione di confisca, non può considerarsi legittimo, alla luce della presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27 Cost., comma 3.

Non può escludersi che il soggetto accusato di determinate condotte in danno degli animali sia assolto all’esito del giudizio, risultando pertanto pienamente legittimato a ottenere la restituzione degli animali sequestrati.

Dunque, l’esigenza di assicurare agli animali sequestrati un’adeguata protezione mediante l’affidamento temporaneo a soggetti privati pronti a prestare loro accoglienza, non può essere estesa fino al punto di sacrificare il principio per cui, fino all’accertamento irrevocabile della responsabilità penale dell’imputato, vi è la presunzione di non colpevolezza.

Per tali ragioni è corretta la decisione del G.I.P. del Tribunale di Venezia di consentire affidamenti soltanto provvisori degli animali di proprietà degli indagati

Non si può dare rilevanza alla circostanza che in caso di restituzione dell’animale all’avente diritto, ove questi sia assolto, verrebbe spezzato il legame affettivo instauratosi tra l’animale e il nuovo detentore che l’ha preso in affidamento.

In conclusione,  la Suprema Corte ritiene che l’affidamento temporaneo ai privati degli costituisce, nel corso del procedimento penale, una soluzione efficace al fine di assicurare tutela immediata agli animali, in assenza di tempestive e adeguate iniziative da parte delle associazioni a ciò preposte o del Comune, quale ente che vanta una posizione di garanzia rispetto al benessere degli animali presenti sul territorio.

Per tali ragioni il ricorso del Pubblico Ministero del Tribunale di Venezia viene considerato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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