Mancata consegna della pec: quando è responsabile l’avvocato?

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La Cassazione fornisce chiarimenti in merito alla responsabilità dell’avvocato in relazione alla mancata consegna della pec

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 51464/2018 ha fornito dei chiarimenti importanti circa la mancata consegna della pec e le relative responsabilità dell’avvocato.

Per gli Ermellini, in caso di mancata consegna della pec per causa imputabile al destinatario, la comunicazione o notificazione è perfezionata con il deposito in Cancelleria.

In sostanza, si applica l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 179/2012, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Quindi, si ritiene perfezionata la comunicazione o la notificazione dell’atto, nonostante il destinatario non lo abbia ricevuto. Questi, infatti, è comunque in grado di conoscere gli estremi della comunicazione. Ciò in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici. In questo modo, il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito.

È dunque regolarmente instaurato il giudizio d’appello anche se il difensore presso cui l’imputato ha eletto domicilio non ha attivato la P.E.C. e ricevuto il decreto di citazione.

La vicenda

Nel caso di specie, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un padre condannato in entrambi i gradi di giudizio per aver abusato della figlia di nemmeno 10 anni.

In Cassazione, la difesa dell’imputato eccepisce l’omessa notifica del decreto di citazione per l’appello, nonché l’intempestività della notifica in suo favore. Questa era avvenuta senza il rispetto del termine di venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Questa doglianza è stata respinta dal Collegio.

Ciò in quanto dagli elementi processuali è emerso che l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia e che presso questi, via P.E.C., gli era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio d’appello.

Tuttavia, vi era stata la mancata consegna della pec al destinatario, poiché il difensore non era munito della stessa posta certificata.

Pertanto, la notifica è avvenuta mediante li deposito dell’atto in Cancelleria.

Ricordano i giudici che, in caso di mancata consegna della pec, “il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’articolo 17” (art. 8).

Non solo.

La pronuncia in commento si sofferma anche sulle conseguenze della mancata notificazione per causa imputabile al destinatario. E questo in base a quanto previsto dai d.l. n. 193/2009 che disciplina i “requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno”.

Quest’ultimo è soggetto a una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di P.E.C. e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica.

In conclusione, nel respingere la censura del ricorrente, gli Ermellini fanno proprio il principio (cfr. Cass. n. 54141/2017) secondo cui, in tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in Cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.l. 179/2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di P.E.C. sia imputabile al destinatario.

Inoltre, nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario può comunque avere cognizione degli estremi della comunicazione medesima

Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi validamente instaurato il rapporto giuridico processuale per il giudizio di secondo grado, non essendo stata recapitata la notifica a mezzo P.E.C. del decreto di fissazione del giudizio di appello per causa imputabile al destinatario dell’atto. E questo poiché il difensore dell’imputato, presso cui questi aveva eletto domicilio, non aveva attivato la casella pec.

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1 commento

  1. Un avvocato riceve la P.E.C in cui la controparte ha chiesto dieci giorni prima della prescrizione (dieci anni) il pagamento di una sentenza e non la notifica al suo assistito. Cosa succede se dopo dieci giorni il pagamento è andato in prescrizione? L’avvocato è responsabile? Il creditore può ancora chiedere al debitore il pagamento della sentenza o si deve rivolgere all’avvocato?

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