Per il Consiglio nazionale Forense, compie un illecito deontologico il legale d’ufficio che non si presenta in udienza, anche se la comunica per tempo
Con la sentenza n. 61/2018 il Consiglio Nazionale Forense ha fatto il punto in merito alle conseguenze per la mancata presentazione in udienza da parte dell’avvocato d’ufficio.
Per il CNF, infatti, c’è violazione deontologica per il difensore d’ufficio che non si presenta in udienza. E questo, anche se la mancata presentazione è comunicata per tempo, e se sussiste legittimo impedimento o comunicazione tempestiva all’autorità ovvero indicazione di un sostituto nella difesa.
La vicenda
Nel caso di specie, a seguito della comunicazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano, il Consiglio dell’ordine locale ha esaminato la vicenda di un difensore d’ufficio e della sua mancata presentazione in udienza.
L’avvocato non aveva presenziato al dibattimento celebrato innanzi il medesimo tribunale senza addurre alcuna giustificazione circa la propria assenza.
Il Coa gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell’ammonimento per violazione del dovere di diligenza di cui all’art. 8 Cdf e l’inadempimento del mandato ex art. 38 Cdf.
Il legale ha però impugnato il provvedimento, chiedendo inoltre l’annullamento della sanzione. Inoltre, ha lamentato una inadeguata motivazione attribuendo l’assenza a un mero disguido organizzativo.
Quest’ultimo, a suo avviso, dipendeva da un forte stress psicologico che lo affliggeva all’epoca dei fatti.
Il Cnf ha però respinto il ricorso e confermato il comportamento deontologicamente scorretto.
L’avvocato, scrive il Cnf, “ha tenuto un comportamento censurabile in quanto ha agito senza coscienza e diligenza, ha omesso di dare comunicazione della sua assenza al Tribunale e non si è preoccupato di incaricare della difesa della sua assistita un altro collega”.
Pertanto, l’illiceità del comportamento e la responsabilità “devono considerarsi provati e non può farsi luogo ad una diversa valutazione del suo comportamento alla luce delle considerazioni sopra esposte che inibiscono di valutarlo come legittimo”.
Alla luce di quanto esposto, la sanzione dell’avvertimento è ritenuta dal Cnf “equa e giusta”.
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