Esclusa l’ipotesi risarcitoria nei confronti del pensionato per il mancato percepimento dell’aumento della pensione
“A fronte della condotta tenuta dall’istituto previdenziale, i Giudici ritengono non si possa parlare di lesione insopportabile per il pensionato, che comunque era provvisto di redditi previdenziali”. La Suprema Corte esclude il diritto al risarcimento del danno (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, Ordinanza n. 15965 del 27 luglio 2020) del pensionato per mancato percepimento dell’aumento della pensione in quanto provvisto comunque di redditi previdenziali.
La vicenda trae origine dal mancato versamento da parte dell’Inps della riliquidazione del trattamento pensionistico.
La pensionata risultava vittoriosa nel primo grado di giudizio, ma in grado di appello la domanda per l’ottenimento del risarcimento del danno derivante dal perdurante inadempimento dell’Inps a fronte di sentenza di condanna alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento, veniva respinta.
Nello specifico la Corte territoriale rilevava che la donna “ha esposto di essere stata costretta ad attivare complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di sua spettanza” (differenze di ratei pensionistici maturati e non corrisposti) e ha sostenuto che “il danno di natura non patrimoniale sofferto consisteva nel turbamento interiore e nella sofferenza morale protrattasi per molti anni dal momento dell’acquisizione della consapevolezza di avere pieno diritto alla riliquidazione della prestazione”.
Tuttavia, i Giudici di merito evidenziavano che il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro i limiti costituzionalmente garantiti e che comunque la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza.
L’inerzia dell’Inps non può essere considerata intollerabile lesione della dignità umana, in mancanza di prova da parte della persona interessata della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari.
Gli Ermellini condividono le decisioni della Corte territoriale.
Viene considerato non sufficiente il richiamo alla “lamentata inottemperanza al giudicato protrattasi per il periodo indicato in ricorso, quale fonte generativa della lesione di rango costituzionale produttiva del danno non patrimoniale”.
Specifica la Suprema Corte che “il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetto sprovvisto di redditi previdenziali, sicché non è ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona”.
La lesione del principio dell’effettività della tutela giudiziale deve essere specificamente allegato e provato nell’aspetto delle ricadute sulla dignità umana.
Il ricorso viene respinto e confermata la sentenza della Corte d’Appello.
Avv. Emanuela Foligno
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