Accertata la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento morte e le patologie professionali, i datori di lavoro vengono condannati al risarcimento del danno da perdita parentale (Tribunale di Venezia, Sez. II, Sentenza n. 840 pubblicata il 6 maggio 2021)
Gli eredi del lavoratore deceduto citano a giudizio il datore di lavoro onde vederne acclarata la responsabilità per il decesso per violazione delle norme a tutela dei lavoratori e, specificamente, per il mancato utilizzo di maschere a tenuta stagna.
Assumono gli attori che:
- dal 1939 al 1942, lavorava come garzone presso un negozio di articoli sportivi;
- dal 1942 al 1944 come aiuto macchinista presso un teatro cittadino;
- dal 1944 al 1957 come meccanico in officina dei ‘Cantieri Navali;
- dal 1958 al 1981 c/o il Porto di Venezia, prima come avventizio e, poi, come socio lavoratore della Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia.
Nello specifico, secondo gli attori, il congiunto era continuamente esposto al contatto, diretto ed indiretto, con l’amianto, a causa del mancato utilizzo di maschere a tenuta stagna e di apparecchi per la ventilazione e/o aspirazione negli ambienti chiusi.
Il lavoratore decedeva il 06.01.2010 per arresto cardio respiratorio in soggetto altamente esposto ad amianto e con mesotelioma pleurico.
Si costituisce in giudizio la società datrice dei Cantieri Navali eccependo l’inesistenza di un nesso causale tra la patologia contratta e lo svolgimento di attività lavorativa.
Si costituisce, altresì, l’Autorità Portuale di Venezia, eccependo il difetto di legittimazione.
Preliminarmente il Tribunale affronta l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Autorità di Sistema Portuale.
L’azione esperita dagli eredi del lavoratore è inquadrabile in seno all’art. 2043 c.c.
Per quanto concerne il risarcimento del danno iure proprio, sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale, solo se il fatto illecito non avesse, come nel caso di specie, natura delittuosa ed, in particolare, di omicidio colposo.
Quindi, trova applicazione il termine decennale (ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3), a prescindere dal fatto che i responsabili del delitto di omicidio colposo siano o meno stati perseguiti, essendo sufficiente la astratta configurabilità del reato, ed il termine di prescrizione va fatto decorrere da quando gli eredi hanno avuto una ragionevole consapevolezza della possibile dipendenza del decesso del loro congiunto all’esposizione al rischio di contrarre il mesotelioma per l’attività lavorativa svolta a contatto con le fibre di amianto, termine che va fatto coincidere con la data del 06.12.2009 quando avveniva il ricovero con diagnosi di possibile mesotelioma pleurico.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che: ‘il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”.
Ciò posto, la CTU ha accertato che il de cuius era affetto da mesotelioma e che lo stesso ha avuto natura professionale.
Difatti, si legge nell’elaborato: “’dall’anamnesi lavorativa raccolta emerge che il lavoratore ha lavorato prima come meccanico presso la Fincantieri e poi come facchinostivatore presso la Compagnia Lavoratori Portuali. In entrambi i casi è documentata dallo SPISAL la massiva presenza di asbesto. Il Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM) ha pubblicato dei criteri atti a definire l’esposizione lavorativa o ambientale all’asbesto (Tab. 1). (…) Sulla base di tali criteri e in relazione a quanto in atti, l’esposizione all’asbesto del de cujus è da definirsi come Professionale Certa e si ritiene essersi determinata nel corso dell’attività lavorativa svolta. Per quanto attiene l’intervallo di tempo trascorso tra l’esposizione all’asbesto, dal 1945 al 1981, e la diagnosi della patologia nel 2009, questo rientra nel periodo di latenza universalmente riconosciuto e compreso tra i 20 ed i 50 anni.. Pertanto, sulla base di quanto precedentemente affermato, è possibile affermare che il mesotelioma pleurico che ha causato la morte abbia avuto natura professionale’”.
Allineate, in tal senso, anche le deposizioni testimoniali che hanno confermato sia le mansioni svolte, sia la continua esposizione all’amianto e la mancanza di idonee protezioni.
Per tali ragioni non vi sono dubbi in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra l’evento morte, e le relative patologie ivi indicate, e l’espletamento delle mansioni svolte dal de cujus.
Ne consegue il pacifico diritto degli attori al ristoro del danno non patrimoniali da perdita parentale.
Per la monetizzazione il Giudice utilizza le Tabelle milanesi applicando un aumento del 15% in ragione del radicale cambiamento delle abitudini di vita allegato dagli attori e causato dal decesso del congiunto.
A ciascuno dei figli viene riconosciuta la somma di euro 193.487,50, oltre alla somma di euro 193.487,50 da dividersi pro quota per i figli, in qualità di eredi della madre deceduta nel corso del giudizio.
Inoltre, viene riconosciuto agli attori il rimborso delle spese funerarie per euro 2.846,00.
Le convenute vengono condannate, altresì, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 8.015,67 e a quelle di CTU Medico-legale.
Avv. Emanuela Foligno
Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui
Leggi anche:
Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio





