Manovra non segnalata del furgone, muore un ragazzo in moto

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La vicenda riguarda un sinistro stradale nel quale ha perso la vita un ragazzo minorenne. I familiari dello stesso intraprendono giudizio civile nei confronti del conducente del veicolo, il proprietario e la compagnia di assicurazione del veicolo antagonista (furgone di proprietà di un panificio ed assicurato con la Allianz S.p.A.), ritenendoli responsabili del sinistro e dunque del decesso a causa di una manovra non segnalata.

Secondo la ricostruzione fornita dai parenti della vittima, il furgone del panificio, nel momento in cui la motocicletta con a bordo la vittima minorenne era sul suo fianco sinistro, avrebbe operato all’improvviso una manovra non segnalata di svolta a sinistra così attingendo il motociclo e provocando la rovinosa e fatale caduta del ragazzo.ma

Il Tribunale di Napoli rigetta le domande in toto. Anche la Corte di appello rigetta il gravame e conferma, cosi, il primo grado ritenendo sussistentel’assenza di alcun profilo di responsabilità del conducente del furgone del panificio e per l’altrettanto certa ed esclusiva responsabilità della motocicletta nella produzione del sinistro, ritenendo che quanto statuito dal Tribunale fosse pertanto immune da critiche e pienamente confermato.”

L’intervento di integrale rigetto della Corte di Cassazione

Secondo il soccombente sarebbe stato applicato erroneamente l’art. 2054 c.c., non aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica. Le censure hanno tutte natura fattuale e non rispettano i criteri stabiliti per prospettare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né dell’art. 2697 c.c.

Inoltre, le censure si presentano inidonee perché non denunciano l’omessa decisione su un motivo di appello, bensì, sulla base di argomentazioni sempre supponenti la rivalutazione di risultanze probatorie, e la pretesa insufficienza del loro esame, che non è ammissibile dinanzi la Corte di Cassazione.

Conclusivamente il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese di giudizio (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 febbraio 2025, n. 3112).

Avv. Emanuela Foligno

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