La Cassazione ribadisce che tutto ciò che riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, deve essere apprezzato dal Giudice di merito.
Il fatto
La vittima, percorrendo la strada provinciale, alla guida della propria motocicletta Honda, aveva visto sopraggiungere dalla corsia opposta un trattore agricolo condotto dall’imputato il quale si era fermato per poter svoltare a sinistra e immettersi nella strada secondaria di accesso.
Il conducente del trattore, in un primo momento, aveva concesso la precedenza ad altro veicolo che, in quel frangente, precedeva la Honda della vittima, ma poi, improvvisamente, in coincidenza del passaggio della stessa, riprendeva la marcia per effettuare la manovra di svolta e, nel far ciò, intercettava la traiettoria della Honda che procedeva sulla strada principale, nella propria corsia di marcia.
Il motociclista non era riuscito ad evitare l’impatto, stante la vicinanza del mezzo che improvvisamente gli aveva tagliato la strada, e pur avendo tentato una manovra di emergenza, urtava contro la ruota anteriore del trattore. A causa della collisione cadeva a terra, riportando lesioni, con conseguenze permanenti (invalidità del 40%).
I giudizi di merito
Il Tribunale di Agrigento ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 maggio 2023 dal Giudice di Pac, nei confronti dell’imputato, condannato alla pena finale di 800 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni, per il reato di lesioni colpose.
Entrambi i Giudici di merito, in sostanza, hanno ritenuto che l’evento sia stato provocato dalla condotta colposa del conducente del trattore, che nell’effettuare la manovra di svolta, non aveva dato la precedenza alla moto che proveniva dalla direzione opposta e che procedeva sulla strada provinciale sulla propria corsia di marcia, intercettandone la traiettoria e così provocando lo scontro.
L’accertamento della responsabilità dell’imputato
La causa finisce in Cassazione in punto di accertamento della responsabilità dell’imputato. Secondo la sua tesi, il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che l’apparato argomentativo della sentenza del primo grado (che faceva riferimento alle dichiarazioni rese dall’imputato), poggiava su solidi elementi di prova che originavano aliunde, ritenendo perciò di poter confermare la decisione impugnata, senza tuttavia considerare che il primo Giudice aveva fondato il suo convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni dell’imputato. Lamenta anche che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, richiederebbero un penetrante e rigoroso controllo sulla credibilità soggettiva e sulla attendibilità intrinseca del suo racconto, e che le dichiarazioni del testimone utilizzate come
Gli Ermellini considerano il ricorso integralmente infondato (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 7 febbraio 2025, n. 5006).
Il Tribunale ha proceduto alla valutazione dell’intero assetto probatorio, precisando che l’apparato argomentativo poggiava su solidi elementi di prova che originavano aliunde (rispetto al narrato dell’imputato). E, infatti, ha affermato che l’accertamento di responsabilità si è basato sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e su quelle collimanti del teste D.C. Questo significa che, il riferimento alle dichiarazioni rese dall’imputato risulta ininfluente sulla decisione assunta dal Tribunale.
Venendo alla seconda parre della censura, siamo di fronte alla proposizione di questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte. E, come noto, tali aspetti non competono alla Corte di Cassazione.
Al riguardo la S.C. ribadisce, per l’ennesima volta, che il proprio compito è quello di stabilire se i Giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
La ricostruzione della dinamica del sinistro stradale
Tutto ciò che riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, deve essere apprezzato dal Giudice di merito. Ciò detto, il Giudice di secondo grado ha dato conto, correttamente, che le convergenti risultanze istruttorie sopra indicate hanno permesso di ritenere dimostrato che lo scontro tra il trattore e la motocicletta, sia stato provocato dal fatto che il conducente del trattore ha effettuato l’attraversamento della linea di mezzeria della strada provinciale, per immettersi nello stradello secondario con accesso sulla opposta corsia, senza osservare l’obbligo di dare la precedenza al conducente della moto che, in quel momento, percorreva la strada principale, proveniente dal senso opposto di marcia, tenendo la sua destra.
La S.C. ha già affermato che “l’automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l’arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l’intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l’eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti”.
Infine, i Giudici di Cassazione danno anche atto che la sanzione è stata calcolata in misura inferiore alla media edittale. Con riferimento al caso di specie, la forbice edittale (da Euro 258 a euro 2582 di multa) è di 2324 euro. La metà, pari a 1162 euro, deve essere aggiunta al minimo edittale, ottenendo il risultato di 1420 euro di multa, che è superiore alla misura della pena base applicata (1200 euro).
Avv. Emanuela Foligno
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