La vittima, mentre procedeva alla guida della sua Harley Davidson sulla strada provinciale ex S.S. n. 671 con direzione Bergamo, si scontrava con l’autovettura Mitsubishi che, provenendo da un’area laterale di sosta, si immetteva sulla carreggiata con una manovra repentina. L’impatto avveniva tra la parte anteriore destra del motociclo e il lato posteriore sinistro del fuoristrada, e in conseguenza di ciò il motociclista collideva con l’autovettura Ford Escort proveniente dall’opposto senso di marcia.
Il Tribunale di Bergamo e poi, successivamente, la Corte di Brescia rigettano la domanda del motociclista.
Per quanto di interesse, i Giudici di merito hanno ritenuto che la ricostruzione della dinamica del sinistro del CTU non potesse considerarsi coincidente con quella descritta dal motociclista.
L’intervento della Corte di Cassazione
Sia il primo Giudice che il secondo non hanno considerato che i convenuti avevano prospettato la verificazione del sinistro secondo l’alternativa poi avallata dal CTU, e non hanno considerato che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze della CTU potevano essere utilizzate per chiedere la tutela del diritto risarcitorio in base ad esse.
Rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal CTU non implica una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l’invocazione del principio di acquisizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum, il bene della vita richiesto e non si risolva nell’avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti.
Ciò significa che la invocazione di modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso, e coinvolgente gli stessi soggetti, implica una modificazione legittima della domanda.
Passando alla lamentata inosservanza della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto vinta la presunzione di corresponsabilità sulla scorta di un ragionamento logico-giuridico privo di completezza, logicità e coerenza, in forza del quale ha asserito l’esistenza di dubbi circa la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal CTU, secondo il ricorrente la scorretta applicazione di tale norma “appare in tutta la sua evidenza sol che si consideri che, a giudizio della corte d’appello, sussistano non più che “dubbi sulla stessa ricostruzione della dinamica del sinistro fatta dal CTU”.
Gli Ermellini considerano la censura inammissibile, accogliendo solo la prima inerente la modifica legittima della domanda azionata (Cassazione Civile, sez. III, 16/05/2024, n.13622).
Avv. Emanuela Foligno






