La CTU per la ricostruzione della dinamica del sinistro riteneva non provati i danni fisici lamentati dall’attore (Tribunale di Cosenza, Sez. II, Sentenza n. 1838/2021 del 20/09/2021 RG n. 1240/2019)

Viene appellata la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza che rigettava la domanda proposta dall’appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro stradale del 6 luglio 2015, e accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata in relazione al medesimo sinistro stradale.

L’appellante, in particolare, censura le valutazioni istruttorie fatte dal Giudice di prime cure, che interpretava in maniera errata la CTU tecnico-modale e non teneva conto della consulenza di parte prodotta dall’attore che dava prova del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni di cui l’attore invocava il risarcimento.

Nel merito viene premesso che CM adiva il Giudice di Pace di Cosenza al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in occasione del sinistro avvenuto in data 6.7.2015, quando egli, a bordo della Renault Clio, nel percorrere viale Mancini in Cosenza veniva violentemente impattato all’altezza della parte anteriore destra dalla Toyota Yaris di CC riportando lesioni personali che lo costringevano all’accesso in Pronto Soccorso.

Ergo, l’azione era rivolta nei confronti del ritenuto responsabile civile (Toyota) e della Assicurazione ai sensi dell’art. 149 d.lgs. 209/2005.

Si costituiva in giudizio l’Assicurazione osservando di avere corrisposto al proprio assicurato, in via stragiudiziale, la somma di euro 5.800,00, da ritenersi satisfattiva delle lesioni lamentate.

Si costituiva in giudizio il proprietario della Toyota CC, escludendo qualsiasi responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro – a dire del convenuto ascrivibile unicamente a condotta colposa della Renault dell’attore e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni materiali occorsi al veicolo di sua proprietà.

Il Giudice di Pace, nel corso del giudizio acquisiva il verbale della Polizia Municipale di Cosenza e venivano svolte le prove testimoniali.

Successivamente, veniva disposta CTU per la ricostruzione della dinamica del sinistro e la stima dei danni riportati dai mezzi coinvolti.

All’esito, il primo Giudice:

– riteneva non provati i danni fisici lamentati da CM, non emergendo gli stessi né dalla deposizione dei testi, né dal verbale della Polizia Municipale di Cosenza, né dalla produzione documentale;

– escludeva che i predetti danni fisici potessero ritenersi provati sulla base della consulenza di parte prodotta dall’attore, inidonea a dimostrare il nesso di causalità tra le lesioni descritte e il sinistro oggetto di causa;

– riconosceva un concorso di colpa dei due conducenti in ordine al determinarsi del sinistro, quantificando nel 30% il concorso colposo della Renault e nel 70% il concorso colposo della Toyota;

– accoglieva, nei predetti limiti, la domanda riconvenzionale di CC, condannando la Assicurazione e CM al pagamento della somma di euro 735,96 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al soddisfo.

Viene appellata la valutazione delle risultanze istruttorie fatte dal primo Giudice, che da un lato non avrebbe correttamente valutato le risultanze della CTU svoltasi in quel grado di giudizio al fine di ricostruire le colpe dei conducenti in ordine al verificarsi del sinistro, dall’altro non avrebbe valorizzato la consulenza medico/legale di parte prodotta dall’attore al fine di ritenere provato il nesso di causalità tra le lesioni lamentate dall’attore medesimo e il sinistro oggetto di causa.

L’appellante non offre elementi per intaccare le risultanze della CTU a cui, anzi, mostra adesione limitandosi a dedurre una non corretta interpretazione di essa da parte del Ggiudice di prime cure.

Invece, il Giudice di Pace ha recepito le conclusioni del Consulente, che riconosceva una colpa prevalente della Toyota in ordine al verificarsi del sinistro, ma individuava un concorso colposo anche della Renault di CC, che teneva una velocità non rispettosa del limite di 30 km/h, per come evincibile dalla mancanza di segni di frenata e della mappatura dei danni prodottisi dalla Renault Clio (che non potevano verificarsi in presenza di una velocità di 30 km/h, che avrebbe consentito all’attore di non perdere il controllo del veicolo ed effettuare una manovra diversiva).

Il fatto che il concorso di responsabilità non sia stato ritenuto rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda attorea non discende, all’evidenza, da una errata interpretazione della CTU, quanto dalla ritenuta carenza di prova del danno causalmente discendente dalla predetta condotta colposa.

Per tali ragioni l’appello viene rigettato e l’attribuzione delle spese di lite segue la regola della soccombenza.

Riassumendo, il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice d’appello, avverso la sentenza n. 1368 /2018 del Giudice di Pace di Cosenza, rigetta il gravame; condanna l’appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore delle parti costituite liquidate in euro 1.618,00 oltre spese generali e accessori.

Il Tribunale, inoltre, dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte dell’appellante, di una somma pari al contributo unificato versato in grado di appello.

Avv. Emanuela Foligno

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