Per la Corte di Cassazione l’assenza del legame di filiazione priva di significato qualsiasi contribuzione nei confronti del beneficiario, superando eventualmente anche il giudicato di una sentenza di separazione o di divorzio

La scoperta dell’assenza di legame biologico con i figli fa cadere ogni dovere di mantenimento nei loro confronti. Tale principio vale anche qualora il mantenimento trovi fondamento in una sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato. In tal caso, ferma restando la necessità di avviare un procedimento di modifica o di revisione della pronuncia, l’assenza del rapporto di filiazione priva il successivo protrarsi di qualsiasi contribuzione da parte del genitore di ogni reale giustificazione.

A fare chiarezza su tale materia è stata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23973 del 2015. Gli Ermellini sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato da una giovane donna che si era vista respingere dal Tribunale la richiesta volta a ottenere la corresponsione delle somme previste per il suo mantenimento in occasione della separazione consensuale tra i genitori. Il giudice di primo grado aveva infatti accolto la domanda di disconoscimento della paternità da parte del padre legittimo e tale decisione era stata confermata anche in appello.

Anche la Suprema Corte ha confermato la tesi dei giudici di merito evidenziando come il padre non è tenuto a mantenere la figlia una volta accertata l’inesistenza del rapporto di parentela biologico. Richiamandosi a una precedente pronuncia, la sentenza n. 6011 del 2003, i giudici del Palazzaccio hanno affermato che “il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità viene ad assumere il significato di atto idoneo a superare l’autorità del giudicato (in sede di separazione) avente ad oggetto il diritto al mantenimento”.

Una volta che l’assenza del legame biologico acquisisce l’autorità di giudicato, infatti, supera gli effetti del precedente titolo giudiziale ed incide sul piano cronologico dispiegando i propri effetti anche prima della data di introduzione del giudizio di revisione o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

 

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