L’assegno di mantenimento può essere negato se il coniuge richiedente è di giovane età ed è perfettamente abile al lavoro

La vicenda

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, aveva dichiarato non dovuto l’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 13902/2019/2019) ha confermato la pronuncia. Il Giudice di secondo grado, a sostegno della propria decisione, aveva posto l’effettiva capacità reddituale della ricorrente (piuttosto che la mera attitudine al lavoro), la durata del matrimonio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La decisione sull’assegno di mantenimento

A detta degli Ermellini la sentenza impugnata era puntuale, coerente e perfettamente idonea a consentire di individuare il procedimento logico-giuridico posto a fondamento, nonché pienamente conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza.

Ed invero, nel negare al coniuge richiedente l’assegno di mantenimento, aveva tenuto conto della effettiva capacità di produrre reddito di quest’ultima (la quale verosimilmente svolgeva attività lavorativa ed era di giovane età); del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza familiare (restando indimostrato il suo carattere elevato), nonché della oggettivamente breve durata della coabitazione.

Il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che “in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alla regola generale sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi; sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (Cass. n. 23263/2016).

Per queste ragioni, la Corte ha rigettato tutte le censure mosse dalla ricorrente e condannato quest’ultima al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte.

La redazione giuridica

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