E’ a discrezione del giudice la decisione di commutare la pena detentiva in pena pecuniaria
Omessa corresponsione dell’assegno divorzile. Per tale reato, disciplinato dall’articolo 12-sexies della legge n. 898/1970, un uomo era stato condannato in appello alla pena detentiva di due mesi di reclusione.
L’imputato, nell’impugnare la decisione della Corte d’appello davanti alla Suprema Corte di Cassazione, evidenziava come il Giudice di secondo grado non avesse tenuto in considerazione il proprio stato di disoccupazione come condizione di oggettiva impossibilità ad adempiere.
Rispetto a tale doglianza, tuttavia, gli Ermellini, con la sentenza n. 25043/2017 hanno ritenuto il ricorso infondato. I Giudici del Palazzaccio, infatti, hanno ricordato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice che deve essere condotta osservando i criteri di cui all’articolo 133 del codice penale, prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale e intervenuta condanna e la personalità dell’interessato.
Tale circostanza, inoltre, è consentita anche per quanto riguarda le condanne inflitte a persone in condizioni economiche disagiate; in base alla normativa, infatti, la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione, si riferisce solo alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata.
Nel caso esaminato, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva in quella pecuniaria; la condizione di disoccupato dell’imputato, valutata insieme alla personalità dello stesso, più volte inadempiente agli obblighi pecuniari nei confronti della ex coniuge, impedisce infatti di ritenere che questi possa essere in condizione di adempiere.




