Negato il risarcimento per la caduta dal motorino di un ragazzo asserita provocata dal manto stradale sconnesso e dalla presenza di tombini sui quali si era riversato dell’olio

“In tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell’esatta dinamica, con specifico riferimento all’efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 33212/2021 rigettando il ricorso presentato dai genitori di un ragazzo che avevano convenuto in giudizio la Provincia al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore in seguito a un sinistro stradale. Gli attori, in particolare, avevano dedotto che a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di tre tombini sui quali era riversato dell’olio, il figlio, mentre era alla guida del suo motociclo, era caduto a terra riportando lesioni personali.

Il Tribunale aveva accertato la responsabilità della Provincia convenuta ex art. 2051 c.c. condannandola al risarcimento di curo 15.946,03 in favore degli attori. Secondo il giudice di prime cure, la custodia della strada spettava all’ente che avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità dell’evento solo provando il caso fortuito, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

La Corte d’appello, tuttavia, aveva riformato la pronuncia di primo grado ritenendo: non sufficientemente provato dagli attori il nesso causale tra il bene in custodia e l’evento dannoso; che il manto stradale fosse ben asfaltato e visibile; inammissibili le testimonianze; esclusiva la responsabilità del minore, il quale procedeva in una curva a forte pendenza su un tratto stradale da lui ben noto e comunque privo di difetti di manutenzione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti avevano contestato, tra gli altri motivi, la valutazione della prova testimoniale esperita in ragione dello stato dei luoghi e della condotta del danneggiato nonché della negligenza dell’ente il quale, dinanzi a eventuali pericoli avrebbe dovuti rimuoverli o quantomeno segnalarli.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta osservando come la Corte territoriale avesse motivato la propria decisione in modo adeguato, argomentando le ragioni poste alla base della sentenza e ricostruendo correttamente la divisione dell’onere probatorio in materia di responsabilità ex art. 2051.

“La valutazione delle prove e le fonti da utilizzare alla base del convincimento – hanno sottolineato dal Palazzaccio – rientrano nell’esclusiva discrezionalità del giudice di merito e in questo caso la Corte ha ritenuto non sufficientemente provato dagli attori l’onere su di loro gravante circa il nesso causale tra i danni subiti e il bene oggetto di custodia in capo alla Provincia. Pertanto, a nulla rilevano in questa sede le doglianze relative alla prova testimoniale o alla mancata prova del caso fortuito da parte dell’ente pubblico, stante che a priori la Corte d’appello ha ritenuto non adempiuto l’onere probatorio che grava sull’attore il quale lamenta un danno ex art.2051 c.c.”.

La redazione giuridica

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