La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del matrimonio concordatario tra due coniugi: decisiva la mancata eccezione da parte della moglie della lunga convivenza coniugale
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Cagliari di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro, che, nell’ottobre del 2015, aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario contratto con la moglie, “per incapacità consensiva all’epoca delle nozze da parte del marito”, cui aveva fatto seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
La Corte d’appello aveva accolto la domanda, rilevando che: la sentenza ecclesiastica fosse passata in giudicato secondo il diritto canonico; che nel relativo procedimento fosse stata assicurata la corretta instaurazione del contraddittorio; che la sentenza non conteneva disposizioni contrarie all’ordine pubblico e che l’incapacità consensiva del ricorrente fosse agevolmente conoscibile dalla convenuta, considerata la natura e gravità della patologia.
Il ricorso per Cassazione
Contro tale sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva proposto ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 29, 30 Cost., 8 della Cedu, 7 della Carta dei diritti fondamentali, 22, comma primo, lett. a) e 46 del Reg. CE n. 2201 del 2003, 64 ss. della legge n. 218 del 1995 e 8 ss. della legge n. 121 del 1985, per non avere rilevato d’ufficio, a protezione privilegiata del diritto alla vita privata e familiare, la convivenza ultratriennale tra i coniugi – nella specie, durata venti anni – quale causa ostativa al riconoscimento della sentenza ecclesiastica per contrasto con l’ordine pubblico.
Col secondo motivo, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 29, 30 Cost., 167 e 797 c.p.c. come sostituito dagli artt. 64 ss. della legge n. 218 del 1995 e 8 ss. della legge n. 121 del 1985, per avere riconosciuto la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale «senza minimamente articolare un qualunque ragionamento giuridico sulla posizione soggettiva della moglie che, dopo ventanni di vita coniugale… aveva visto porre nel nulla il suo matrimonio e la sua storia familiare».
Nella specie, il Procuratore generale contestava l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che configura la convivenza coniugale ultratriennale come oggetto di una eccezione in senso stretto su istanza di parte – nella specie non sollevata dalla moglie del ricorrente perché contumace nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello -, dovendo invece, qualificarsi come eccezione in senso lato, doverosamente rilevabile d’ufficio dal giudice; il Procuratore Generale invitava, pertanto, ad «interrogarsi sulla giustizia dell’indirizzo che vuole che uno stato laico si conformi alla decisione del giudice canonico, ancorché essa sacrifichi status, diritti e aspettative della parte spesso svantaggiata del rapporto e cozzi, tra l’altro, con il sentire comune che stigmatizzi questo genere di “scorciatoie” per annullare obblighi di solidarietà coniugale e/o posto coniugale».
Il giudizio di legittimità
Ma la Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile, sentenza n. 7925/2020) ha rigettato il ricorso, dichiarando di voler condividere i principi già affermati dalle Sezioni Unite (nn. 16379 e 16380 del 2014) circa la non rilevabilità di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi.
Le Sezioni Unite, infatti, nelle citate sentenze «gemelle» hanno affermato che l’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, rientra appunto tra quelle che l’ordinamento riserva alla disponibilità della parte interessata.
Allo stesso tempo, gli Ermellini hanno affermato che non vi sono ragioni “per ritenere che la rilevabilità solo ad eccezione di parte del limite di ordine pubblico in discussione contrasti con il diritto al giusto processo della parte rimasta contumace, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale”.
Avv. Sabrina Caporale
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
SEPARATI IN CASA DOPO POCHI MESI DAL MATRIMONIO: NEGATO L’ANNULLAMENTO