La Corte Costituzionale boccia la normativa regionale della Puglia
La Corte costituzionale, con sentenza n.121/2017 ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia con quattro diverse ordinanze dal contenuto identico, in riferimento all’art. 117, primo comma della nostra Costituzione.
Oggetto del ricorso l’articolo 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, recante “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”. Con tale norma si imponeva ai medici incaricati definitivi degli istituti penitenziari il tetto massimo orario di quarantotto ore settimanali.
Ad avviso del Tribunale amministrativo pugliese, la norma regionale, fissando autoritativamente tale tetto massimo di ore, senza fare salve tutte le ipotesi in deroga previste dal legislatore nazionale e comunitario, avrebbe illegittimamente invaso la materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, violando così l’art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione.
La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’inammissibilità, per assoluta carenza di motivazione, e l’infondatezza della questione sollevata. Il giudice a quo, infatti, non avrebbe richiamato nel dispositivo delle quattro ordinanze il parametro interposto, ovvero la norma europea la cui violazione determinerebbe il contrasto tra la norma regionale impugnata e il parametro costituzionale evocato, e che tale parametro interposto non sarebbe, comunque, desumibile dalla motivazione dei provvedimenti di rimessione.
Inoltre, nel merito, la normativa oggetto del ricorso, non solo non si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro, ma ne costituirebbe invece diretta attuazione, considerato che la disciplina europea disporrebbe l’obbligo per gli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non superi le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
La Consulta, tuttavia, ha ritenuto fondata la questione sollevata dal TAR, evidenziando come disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa deve essere ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato.
I Giudici costituzionali hanno ricordato come già in precedenti pronunce fosse stato chiarito che le prestazioni rese dai cosiddetti “medici incaricati” nell’ambito degli istituti di pena “non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione” .
Tale considerazione è assorbente anche rispetto alle deroghe previste in materia dalla normativa nazionale e europea, in base alla quale le disposizioni relative alla durata massima dell’orario di lavoro non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.
Invero, chiarisce la Corte Costituzionale, la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato, come presupposto della loro regolamentazione, esula dalla competenza legislativa regionale, trattandosi di materia rientrante nell’ambito dell’ordinamento civile e, quindi, di esclusiva competenza del legislatore statale (ex art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
A tale conclusione non potrebbe neppure opporsi l’argomentazione secondo cui la regolazione dell’orario di lavoro del personale pubblico regionale assume rilevanza sugli assetti organizzativi dei servizi che la regione deve assicurare, trattandosi di competenza residuale che deve esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti da altre competenze statali, quali, appunto, quelle in materia di ordinamento civile. Di qui la pronuncia di illegittimità costituzionale della norma oggetto del ricorso.




