Medico condannato per omicidio colposo, Cassazione annulla la sentenza

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Motivazioni carenti e apodittiche della sentenza di appello che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva visto un medico condannato per il decesso di una paziente

Era accusato di omicidio colposo per non aver adottato le tecniche diagnostiche necessarie a individuare la patologia della paziente. Una omissione che sarebbe stata determinante nel decesso dell’assistita, causato da un’infezione polmonare. Il medico era stato assolto in primo grado ma il Giudice di appello aveva ribaltato la pronuncia dichiarando la responsabilità, ai soli effetti civili, dell’imputato.

Per la Corte territoriale, il medico avrebbe potuto quantomeno rallentare sensibilmente il progredire della sepsi consentendo la diagnosi dell’infezione. Il tutto, se avesse somministrato per tempo una terapia antibiotica ad ampio spettro, sottoponendo la paziente ad accertamenti strumentali ed ematici.

Nel ricorrere davanti alla Corte di Cassazione, la difesa evidenziava invece che il medico non era stato posto a conoscenza di sintomi che avrebbero dovuto indurlo a prescrivere le terapie e gli accertamenti indicati.

Neppure nella clinica dove la signora era stata ricoverata i sanitari si erano resi conto dell’infezione polmonare. La signora, infatti, era stata indirizzata al ricovero nel reparto di ortopedia.

Il Supremo Collegio, quarta sezione penale, con la sentenza n. 29083/2018  ha ritenuto effettivamente di aderire alle argomentazioni proposte dalla difesa.

Secondo gli Ermellini, il Giudice di appello avrebbe dovuto adottare una motivazione rafforzata nel riformare la sentenza di primo grado. Il Tribunale, infatti, aveva adeguatamente supportato i propri argomenti con dati probatori specificamente indicati.

Gli Ermellini chiariscono che, in caso di totale riforma della sentenza di primo grado, occorre dimostrare l’incompletezza, la non correttezza o l’incoerenza delle relative argomentazioni. Il tutto “con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione”. Questa deve dare “ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati”.

In tal senso, il Giudice deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti. Elementi posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva ampiamente motivato che, all’atto della visita, il medico non aveva potuto avere contezza della febbre.

Inoltre, non era stato portato a conoscenza dei problemi respiratori o urinari della paziente, ma solo di quelli lombari.

Pertanto, non era stato in condizione di poter effettuare una diagnosi differenziale adeguata e prendere atto della possibile insorgenza di un’infezione batterica.

Per la Cassazione, invece, la Corte d’Appello avrebbe ribaltato il giudizio con una motivazione carente e apodittica. Il Giudice di secondo grado, quindi, non avrebbe adempiuto all’onere di confutare specificamente gli argomenti della prima sentenza.

In conclusione, non essendo stata accertata la responsabilità del medico “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

 

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