Il testo stabilisce che si potrà conseguire il titolo di avvocato specialista in non più di due dei 10 settori di specializzazione previsti

Il Ministero della giustizia ha diffuso lo schema di decreto ministeriale volto a modificare il d.m. 12 agosto 2015, n. 144 recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Il testo è stato inviato al Consiglio nazionale forense per il parere di rito, nonché al Consiglio di Stato. Proprio quest’ultimo organo, con la sentenza n. 5575/2017 aveva ritenuto che dovesse essere rivisto e limitato l’elenco delle materie relative alle specializzazioni degli avvocati.

Il nuovo elenco sarebbe stato elaborato sulla base di una ricognizione dal punto di vista della domanda di servizi legali specializzati.

Lo precisa il Ministero nella nota illustrativa del decreto, evidenziando come siano stati individuati,”all’interno dei settori tradizionali del diritto civile, penale e amministrativo, indirizzi di specializzazione diretti a evitare una contraddittoria ed impropria connotazione generalista del titolo”.

Secondo il nuovo schema, l’avvocato potrà conseguire il titolo di specialista in non più di due dei 10 settori di specializzazione previsti. Questi sono: diritto civile; diritto penale; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, fiscale e doganale; diritto internazionale; diritto dell’Unione europea; diritto dei trasporti e della navigazione; diritto della concorrenza; diritto dell’informazione, dell’informatica e della protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda i tre settori tradizionali della professione (civile, penale e amministrativo) il titolo si acquisirà unitamente alla specializzazione in almeno uno degli indirizzi specifici elencati nel provvedimento. Tra gli indirizzi specifici del diritto civile, ad esempio, rientrano il diritto commerciale, successorio, bancario ecc.

I settori, quindi, assumono un carattere meno generico.

Inoltre si pone un freno alla discrezionalità del CNF quanto al colloquio volto ad accertare la comprovata esperienza per ottenere il titolo. Questo, sulla base del nuovo decreto, sarà diretto ad accertare l’adeguatezza dell’esperienza maturata nel corso dell’attività professionale e formativa nel settore di specializzazione.

Il colloquio sarà sostenuto davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Al loro fianco, due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande di valutazione. Un componente avvocato sarà nominato dal Consiglio nazionale Forense, mentre i restanti componenti saranno nominati con decreto del Ministro della giustizia.

La commissione sarà presieduta da uno dei membri “ministeriali”. Delibererà a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda.

 

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