È stato accolto il ricorso di un medico legale contro l’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme versate a titolo di IRAP, perché l’attività da lui svolta non presenta i caratteri della autonoma organizzazione

La vicenda

La CTP di Milano aveva accolto il ricorso presentato da un medico legale, avverso il silenzio-rifiuto costituitosi a seguito di istanza presentata all’Agenzia delle Entrate, per il rimborso dell’IRAP, pari a 11.606,00 euro, versata relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014.

Il ricorrente riteneva di aver corrisposto la suddetta imposta, sebbene non fosse a ciò obbligato, avendo svolto la summenzionata attività professionale senza l’ausilio di autonoma organizzazione, con il principale apporto del proprio lavoro, avvalendosi di collaboratori esterni unicamente in caso di redazione di perizie richieste dall’Autorità Giudiziaria e di aver utilizzato beni strumentali strettamente indispensabili per l’esercizio della propria attività, quali computer, fotocamera, autoveicolo, in assenza di lavoratori dipendenti e con il supporto di costi minimi in relazione ad immobili e ad ammortamenti.

Inoltre evidenziava che, per gli anni di imposta precedenti a quelli oggetti di causa, gli era stata già riconosciuta l’esenzione dall’IRAP con sentenze passate in giudicato.

La CTP di Milano accoglieva in diritto e nel merito gli assunti del ricorrente. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto impugnazione alla CTR Lombardia che all’esito del giudizio, ha rigettato l’appello perché infondato (n. 58/2020).

Il Collegio ha evidenziato che le spese e i compensi dei terzi, in relazione alle prestazioni, qualitativamente e quantitativamente rese, erano tutt’altro che elevati e comunque, non tali da costituire indici sintomatici dello svolgimento di un’attività professionale esercitata con l’ausilio di un’autonoma organizzazione, stante la sua indispensabile e continua presenza.

La decisione

Il contribuente svolgeva, infatti, l’attività di medico legale in base alla nomina personale da parte dell’Autorità giudiziaria, ed in caso di valutazioni complesse, si avvaleva di specialisti di settore nominati dal Giudice; perciò era evidente che i compensi corrisposti a terzi non si riferivano a professionisti coordinati e soggetti al suo controllo, ma a soggetti incaricati dal Giudice; cioè si trattava non di suoi diretti collaboratori, ma piuttosto di collaboratori del Giudice stesso.

Per queste l’appello è stato rigettato con conseguente condanna della decisione di primo grado.

La redazione giuridica

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