Menomazione all’occhio per infortunio sul lavoro e prescrizione del diritto

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vitrectomia per foro maculare

A causa dell’infortunio sul lavoro viene riconosciuta la menomazione all’occhio permanente del 29% e l’Inail eccepisce la prescrizione triennale del diritto del lavoratore (Corte d’Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, Sentenza n. 91/2021 del 10/03/2021 – RG n. 106/2018)

L’Inail appella la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza, accogliendo la domanda proposta dal lavoratore, riconosceva l’eziologia lavorativa dell’infortunio avvenuto in data 2/8/2007 e, condivise le conclusioni del nominato CTU, quantificava la menomazione all’occhio in misura del 29%, condannando l’Istituto assicuratore all’erogazione della dovuta rendita ed al pagamento delle spese di lite e CTU.

L’appellante assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, debba ritenersi maturato il termine triennale di prescrizione del diritto, non potendo essere attribuita alcuna efficacia interruttiva al precedente ricorso proposto dall’appellato nel 2010 e conclusosi, non con sentenza di merito, ma con ordinanza dichiarativa di estinzione.

Nel merito, l’Inail deduce che il lavoratore non abbia fornito la prova dell’origine lavorativa dell’infortunio, in quanto la natura della patologia riscontrata presenta i caratteri di patologia pregressa ed estranea all’attività lavorativa svolta, contrariamente a quanto sostenuto dal CTU in primo grado.

La Corte ritiene parzialmente fondato l’appello.

Preliminarmente viene dichiarata inammissibile l’eccezione di prescrizione perché mai proposta dall’Istituto appellante nel pregresso grado di giudizio.

Nel merito, il lavoratore, operaio meccanico, patisce un infortunio sul lavoro in data 2/8/2007 durante il taglio di una sbarra metallica con un flessibile veniva colpito da una scheggia all’occhio destro.

Il Pronto Soccorso refertava: “riferisce improvvisa perdita visus occhio destro..….esiti di ferita perforante corneale con pseudo placche cataratta secondaria. Si consiglia ecobulbo destro”.

Il successivo mese di ottobre, permanendo i disturbi, il lavoratore esegue una visita specialistica , ove gli viene diagnosticata una perdita visiva, in particolare: “OD, rottura ore 11 da corpo metallico”.

In data 13/12/2007 l’infortunato viene sottoposto a intervento chirurgico, il cui referto finale riporta: “vitrectomia e asportazione corpo estraneo ferroso retro bulbare e distacco retina totale post trauma”.

La domanda di infortunio sul lavoro viene presentata in data in data 30/1/2008, ma l’Istituto non procede all’istruzione amministrativa sostenendo la mancata allegazione della documentazione medica e l’incertezza della data dell’infortunio.

Nel corso del giudizio di primo grado è stato chiarito che l’indicazione, nella denuncia amministrativa della data del 3 agosto come data del patito infortunio, in luogo di quella corretta del 2 agosto indicata nel referto del Pronto Soccorso e nell’ulteriore documentazione medica, sia stata solo la conseguenza di un mero errore materiale.

Tale circostanza, peraltro, è stata chiarita con certezza dalle prove testimoniali svolte che hanno confermato l’avvenuto infortunio in data 2 agosto 2007.

Ad ogni modo, sottolinea la Corte, tale tardività non rende legittimo il rifiuto dell’Inail di istruire la pratica, prima di decidere sulla fondatezza o meno della domanda .

Riguardo le contestazioni dell’Inail sulla pregressa patologia che determinava, già prima dell’infortunio, un calo del visus nell’occhio destro, rende plausibile l ‘iniziale sottovalutazione dell’evento da parte del lavoratore e la tardività della denuncia, presentata solo in data 30/1/2008.

Nello specifico, l’occhio destro risultava già gravato da “cataratta secondaria ovvero “opacamento per degenerazione fibrotica della capsula del cristallino e pseudofachia ovvero “presenza in occhio destro di cristallino artificiale immesso chirurgicamente “.

La Corte osserva che l’Inail , sul punto, omette qualsiasi deduzione in ordine a cosa avrebbe potuto degenerare nel senso poi accertato, e omette di dire in quale modo la patologia pregressa avrebbe potuto poi produrre il “corpo estraneo ferroso ” estratto dall’occhio destro del ricorrente nel corso dell ‘intervento chirurgico del 13/12/2007.

Nella CTU si legge “lo studio ed approfondimento degli atti ha reso evidente, in conclusione, che il periziando è stato attinto da una scheggia metallica, la cui provenienza è compatibile con l ‘uso del flessibile, strumento in uso nell’attività lavorativa del periziando, in OD, che ha provocato danni al corpo vitreo ed alla retina ed a cui è seguita definitivamente una tisi bulbare con perdita totale del visus. La diagnosi medico -legale è la seguente: OD: TISI BULBARE CON VISUS NATURALE SPENTO NON CORREGGIBILE CON LENTI IN OCCHIO GIA ‘ AFFETTO DA PSEUDOFACHIA CON CATARATTA SECONDARIA “.

In sede di risposta alle osservazioni critiche il CTU ha replicato ribadendo il nesso causale fra la riscontrata menomazione e l ‘evento infortunistico del 2/8/2007 ed ha proceduto alla quantificazione del danno, indicando una percentuale del 28% per la “tisi bulbare con cecità ” ed una percentuale del 3% per la “pseudofachia con cataratta secondaria in OD “, pervenendo, con applicazione della formula Gabrielli ad una quantificazione complessiva del 29%.

Di talché, è lo stesso CTU ad affermare l’origine extra lavorativa della prima patologia di pesudofachia con cataratta secondaria, che aveva determinato il consistente calo del visus lamentato da oltre un anno e riferito nel corso della visita oculistica di ottobre 2007.

Proprio tale pregressa patologia costituisce la principale causa della sottovalutazione dell’infortunio del 2/8/2007.

In conclusione, il danno conseguente all’infortunio sul lavoro è quello della “tisi bulbare con cecità “, conseguente alla lesione determinata dalla scheggia metallica che è penetrata nell’occhio destro del ricorrente e quantificato dal CTU in misura del 28%.

Conseguentemente, la pronuncia del Giudice di primo grado deve essere riformata.

In conclusione, la Corte d’Appello, dichiara che dall’infortunio sul lavoro è derivata, in danno dell’appellante, una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica in misura pari al 28% ; condanna l’Inail alla costituzione e all’erogazione della rendita previdenziale nella misura dovuta e conferma, per il resto, la sentenza impugnata.

Avv. Emanuela Foligno

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