Se il decesso è conseguenza del sinistro, al conducente contraente della polizza infortuni collegata alla RCA deve essere indennizzato l’evento (Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 181/2021 del 09/03/2021 – RG n. 340/2018)

Gli eredi dell’automobilista deceduto a seguito delle lesioni subite nel sinistro stradale avvenuto in data 13/5/2016 citano a giudizio la Compagnia assicuratrice e l’Agenzia della medesima, onde vedere accertato il loro diritto all’ottenimento delle somme assicurate dal de cujus con la polizza infortuni e non percepite.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali.

L’automobilista deceduto stipulava con la Compagnia convenuta Allianz Ass.ni una polizza infortuni da circolazione collegata alla polizza RCA.

Le polizze avevano decorrenza dal 9.06.2014 al 9.06.2015 e venivano successivamente rinnovate sino al 9.06.2016.

In data 29.01.2016 l’automobilista vendeva il veicolo e acquistava una Lancia Ypsilon che assicurava per la RCA presso diversa Compagnia.

A tal fine veniva consegnato alla sub-agenzia Allianz il certificato di vendita per estinguere la precedente polizza RCA ed ottenere il rimborso del relativo premio non goduto.

Con comunicazione del 22.02.2016 l’Agenzia comunicava che la polizza infortuni conducente, a differenza della RCA estinta, sarebbe rimasta in essere fino alla scadenza del 9.06.2016 in quanto il premio versato non poteva essere rimborsato.

Trattandosi di polizza infortuni del conducente relativa ad un diverso veicolo bisognava integrare il contratto in essere con l’indicazione del nuovo mezzo e della relativa targa, ma ciò non avveniva.

Orbene, non vi è la prova che la subagenzia Allianz abbia informato delle modalità del passaggio del contratto assicurativo ed abbia richiesto all’interessato la targa della nuova

automobile per rendere operativa sulla stessa la polizza infortuni conducente in essere tra le parti ed il cui premio risultava pagato ed interamente trattenuto dalla compagnia assicurativa.

Si è, pertanto, avverata la violazione dell’obbligo di diligenza ex art. 1176 cc e dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cc da parte dell’Assicurazione.

L’Assicurazione è obbligata a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei riguardi dei contraenti e assicurati ed è obbligata ad acquisire le informazioni necessarie e valutare le esigenze assicurative al fine di operare in modo che gli assicurati siano sempre informati.

La Compagnia convenuta, ha dunque violato le disposizioni inerenti la materia assicurativa in quanto non ha informato l’assicurato della necessità di fornire i dati inerenti il nuovo automezzo.

La CTU Medico-Legale attesta come “la morte dell’automobilista sia stata conseguenza delle gravi lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il 13.05.2016 in piena operatività della polizza infortuni conducente oggetto di causa”.

Per tali ragioni la Compagnia assicuratrice, in solido con la sub-agenzia, viene condannata a pagare in favore degli attori la somma di euro 30.000,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo previsto per il caso morte della polizza stipulata dal decuis.

In conclusione, il Tribunale di Ravenna, condanna i convenuti in solido a pagare in favore degli attori la somma di euro 30.000,00 rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre interessi di legge decorrenti dal dovuto al saldo; condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite liquidate in euro 7.254,00.

§ §

La decisione qui commentata è senz’altro significativa.

Infatti, molto di frequente, il titolare della polizza RCA collegata al proprio veicolo, non è a conoscenza del fatto che in mancanza della garanzia “infortunio del conducente” non verrà risarcito delle lesioni patite a causa di eventuali sinistri per colpa propria.

La predetta garanzia copre tutti i danni fisici subiti dal guidatore in caso di sinistro con colpa mentre si trova alla guida del mezzo, e la compagnia assicuratrice risarcisce all’infortunato le spese mediche sostenute e le eventuali disabilità causate dal sinistro.

Non solo, tale garanzia indennizza anche gli infortuni derivanti dalla circolazione del veicolo e non causati da sinistro.

Avv. Emanuela Foligno

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