Respinto il ricorso dell’Inps contro la pronuncia in esito all’ATP circa la sussistenza del requisito sanitario per l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della I. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 6565/2021 pronunciandosi sul ricorso presentato dall’Inps contro la decisione del Tribunale di dichiarare, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il possesso in capo a un cittadino del requisito sanitario per l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’Istituto previdenziale lamentava che il tribunale avesse erroneamente riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta anziché limitarsi ad accertare soltanto le condizioni sanitarie utili alla prestazione.
La Cassazione, nel rigettare la doglianza relativa alla pronuncia in esito all’ATP ha chiarito che “l’orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all’accertamento del solo requisito sanitario”.
La scelta del legislatore “ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta”.
Nel caso in esame il Tribunale, pur dichiarando di accogliere il ricorso in cui era domandata l’attribuzione della prestazione, in realtà si era limitato a riconoscere, sia nel dispositivo che nella motivazione, che il cittadino fosse in possesso del requisito sanitario utile per l’attribuzione dell’assegno ordinario di invalidità, in tal modo non travalicando, nella statuizione, i limiti come sopra delineati del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
Il tribunale, infatti, non aveva enunciato condanna in danno dell’Inps e neppure aveva sancito diritti in favore del richiedente il beneficio, solo statuendo sulla presenza del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e lasciando così inalterato il successivo momento di accertamento da parte dell’Inps degli ulteriori requisiti socio economici.
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