Mensa in azienda, spetta solo ai lavoratori a tempo pieno?

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Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla mensa in azienda e a chi ha diritto a usufruirne

Quali lavoratori possono usufruire della mensa in azienda? La forma contrattuale può essere una discriminante?
A riguardo si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 23 febbraio n. 4661/2017.
Per i giudici, il servizio mensa in azienda può essere previsto solo a favore dei lavoratori a tempo pieno.
Per la Cassazione è legittimo il provvedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore part time che pretendeva di usufruire del servizio mensa in azienda, nonostante non fosse previsto dal suo contratto.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze aveva rigettato la domanda proposta da un dipendente dell’Enel nei confronti della società.
L’obiettivo era dichiarare la nullità di un provvedimento disciplinare che gli era stato comminato.
La causa?

Aver “ripetutamente usufruito del servizio mensa durante l’orario di lavoro, pur non prevedendo il contratto di lavoro – a tempo parziale – pause di lavoro e il godimento del servizio”.

Secondo la Corte d’appello il comportamento del lavoratore era stato scorretto.
Lo stesso aveva violato uno specifico divieto contrattuale, fruendo “in maniera sistematica di un servizio precluso nel corso dell’orario di lavoro”.
Ne consegue che per la Corte la sanzione comminata dalla società datrice di lavoro doveva considerarsi pienamente legittima.
Ritenendo la decisione ingiusta, il lavoratore si è rivolto alla Corte di Cassazione, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado.

Il dipendente ha evidenziato come le motivazioni della Corte d’appello fossero insufficienti, perché si basavano “sulla supposta impossibilità di consumare un pasto in 15 minuti”.

Per il lavoratore, “una volta ammessa la legittimità della pausa caffè, era necessario dimostrare che per tutte le pause in contestazione il ricorrente avesse consumato un pasto o ecceduto rispetto ai quindici minuti consentiti”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto infondato il ricorso dell’uomo, rigettandolo.
Per la Corte d’Appello, il “dispendio di spesa correlato alla fruizione del servizio mensa, in relazione al quale il datore di lavoro si è accollato contrattualmente un ulteriore costo esclusivamente per i dipendenti full time”.
Pertanto, poiché per contratto il servizio mensa era previsto solo per i lavoratori a tempo pieno, il provvedimento disciplinare comminato al lavoratore part time era da considerarsi legittimo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
 
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