Ad un bambino disabile, affetto da “Autismo atipico”, il dirigente scolastico aveva certificato l’assegnazione di un numero di ore settimanali di sostegno, inferiore a quello risultante dal rapporto 1/1 ritenuto necessario nel verbale del GLIS.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, Sentenza 12 gennaio – 26 gennaio 2016, n. 219.

Trattasi, come noto, di una grave patologia, classificata come disturbo pervasivo dello sviluppo, che interessa la funzione celebrale con pesanti ricadute sulla sfera dell’integrazione socio relazionale e della comunicazione, in presenza della quale un adeguato sostegno scolastico è fondamentale per consentire al minore di esercitare il proprio diritto allo studio.

Per tale ragione il GLIS aveva ritenuto necessario il supporto di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 e nel piano individualizzato era stata evidenziata la necessità di una programmazione differenziata, che si sarebbe realizzata, soltanto grazie al costante supporto del docente di sostegno. Ciononostante il dirigente dell’istituto frequentato dal minore (sulla base del numero di docenti disponibili) aveva assegnato solo 17 ore settimanali di sostegno, le quali risultavano gravemente inadeguate.

I genitori dell’alunno, ricorrevano dinanzi al TAR Sicilia, citando in giudizio il Miur, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e, l’istituto scolastico già citato. Nel ricorso chiedevano l’annullamento del provvedimento di assegnazione al minore di un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore di sostegno, con contestuale riconoscimento del diritto dello stesso ad essere assistito secondo il giusto rapporto 1/1 (ossia per 25 ore settimanali attesa la grave disabilità), oltre alla condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti dal minore e dai suoi genitori a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.

Come noto l’assegnazione degli insegnanti di sostegno è determinata da rigidi parametri regolati inizialmente dall’art. 319 del Decr. Leg.vo n. 297/1994, modificato dall’art. 40 della L. 27.12.1997 n.449 che prevedeva un insegnante di sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia, modificato ancora dall’art. 1 comma 605 della legge 27.12.2006 n.296 che, attraverso decreti ministeriali, sosteneva l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate.

C’è, però, da rilevare che alla presenza di handicap con gravità è prevista la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga per garantire la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. La normativa sostiene: “L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili“.

Nel caso oggetto della presente controversia, nessun dubbio può dirsi esistente sotto il profilo della colpa dell’amministrazione competente. L’esigenza di assegnare un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 emergeva con tutta evidenza  dallo stato di disabilità grave, che era stata, peraltro, già evidenziata dal dirigente nella richiesta di posti in deroga e, successivamente confermato nel verbale del GLIS.

Pertanto, ad avviso del collegio giudicante, “in mancanza di diversa prova contraria fornita dall’Amministrazione resistente, in merito all’adeguatezza delle ore effettivamente assegnate rispetto ai bisogni educativi, deve ritenersi raggiunta la prova per presunzioni che la diminuzione delle ore di sostegno ha provocato un danno alla personalità del discente, che è stato privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”.

Deve perciò riconoscersi in capo al minore il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, con ogni conseguente obbligo in capo all’Amministrazione resistente fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui si fonda (disabilità grave; necessità di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica).

È ormai noto, il principio per cui “il quadro costituzionale e legislativo è nel senso di riconoscere la necessità di garantire ai disabili le misure di sostegno necessarie per evitare la fruizione solo nominale del percorso di istruzione” (sentenza n. 360 del 24 febbraio 2011 e, più di recente, la n. 2898 dell’11 novembre 2015).

Parimenti, doveva trovare accoglimento l’istanza risarcitoria formulata dai due genitori. Anche sul punto il TAR Sicilia, si riporta ad alcune sentenze note per aver affermato che “la violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto secondo il rapporto 1/1 contenuta nel PEI costituisce indice univoco della colpa della pubblica amministrazione e che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore.

Si è, pertanto, concluso nel senso che la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale” (IV sezione del Consiglio di Stato nella decisione n. 5317 del 27 ottobre 2014; ex plurimis TAR Toscana, I, 22 settembre 2012, n. 1894; TAR Sardegna, I, 16 novembre 2012, n. 999).

Avv. Sabrina Caporale

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