Misure cautelari e differenza tra prove e indizi

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Nel procedimento penale, la distinzione tra prove e indizi assume particolare rilievo, soprattutto in materia di misure cautelari personali (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 16 aprile 2025, n. 15086).
Il Tribunale di Roma ha applicato a carico dell’imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad associazione ex art. 74, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1), oltre che per reati fine (capo 8). Trattasi di misura non applicata dal GIP per l’insussistenza delle esigenze cautelari sostanzialmente in ragione del tempo decorso.
Avverso l’ordinanza l’imputato invoca il vaglio della Corte di Cassazione che rigetta integralmente.

Tesi difensiva e partecipazione al sodalizio

Secondo la tesi difensiva, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nonostante l’insufficienza di elementi tali da fondare un giudizio di stabile adesione dell’indagato all’associazione, risultando egli peraltro presente solo in quattro giorni nei luoghi di operatività del sodalizio. Si tratterebbe comunque, sempre per il ricorrente, di elementi strutturali in quanto disarticolata a seguito di plurimi interventi delle forze dell’ordine culminati in sequestri di sostanze stupefacenti e in arresti di sodali.
Quella riferibile all’indagato, prosegue la censura, sarebbe una mera presenza sui luoghi “occasionale e potenzialmente legata in modo diretto alla realizzazione di un reato ben individuato, la cui realizzazione” avrebbe “esaurito l’accordo tra i correi facendo venir meno l’allarme sociale”.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non avrebbe motivato in merito alle situazioni di concreto e attuale pericolo di recidiva, in considerazione anche della risalenza nel tempo della fattispecie associativa (gennaio-febbraio 2022).
Il ricorso è inammissibile.

Controllo degli indizi da parte della Cassazione

In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale in funzione di Giudice del riesame, o dell’appello cautelare, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il Giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

In tali termini la richiesta di riesame ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ciò posto, la motivazione della decisione del Tribunale, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cpp con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

Continuità giurisprudenziale e limiti del riesame

Con la decisione a commento, la Cassazione dà continuità a tale orientamento.
L’ordinanza emessa in sede cautelare non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal Giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata.

Inammissibilità della rivalutazione in sede di legittimità

In definitiva, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del Giudice di merito.
Ebbene, l’ordinanza impugnata non viola norme di legge e ha analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Prove indiziarie e struttura del sodalizio

Difatti, si tratta di ordinanza cautelare emessa sulla base di quanto emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni e dei servizi di Polizia Giudiziaria eseguiti a riscontro.
Il Giudice di merito, dopo avere ricostruito i reati fine, tra cui anche quelli commessi dall’incolpato in più giorni nel periodo 14-21 giugno 2021, si è diffuso (ha descritto l’associazione dell’indagato nella vendita di hashish. Associazione composta da ben oltre dieci soggetti, operante con particolari modalità organizzative, mediante una batteria di pusher e di vedette, tali da gestire una vera e propria piazza di spaccio sorvegliata dalla stessa associazione al fine di evitare l’intervento delle forze dell’ordine.
Questa significa che la censura dell’indagato si mostra inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in merito alla consapevole partecipazione dell’indagato al sodalizio, anche ove deduce l’insussistenza di un vaglio critico delle deduzioni. Il Tribunale, difatti, dopo aver ricostruito l’organizzazione del sodalizio nei termini già detti, ha considerato le deduzioni difensive in merito al ruolo partecipativo dell’indagato, quale lavoratore retribuito, come emergente dalle intercettazioni oltre che dalle videoriprese e innanzi sintetizzato.

Lettura alternativa e tentativo di rivalutazione

In sostanza, ci troviamo di fronte a un tentativo di sostituire a quelle del Giudice del riesame proprie valutazioni di merito anche sostanzialmente in termini di inammissibile alternativa lettura degli esiti delle conversazioni intercettate e delle immagini videoriprese, tale da conferire loro una valenza sostanzialmente neutra rispetto all’incolpazione in termini anche di consapevole contributo al sodalizio.

Attualità e concretezza del pericolo di recidiva per le misure cautelari

Riguardo le misure cautelari, è stato chiarito che il pericolo che l’indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.
Il “requisito dell’attualità” di cui si discorre deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del Giudice.

Regime presuntivo e valutazione cautelare

Il Tribunale di merito ha fatto corretta applicazione del doppio regime presuntivo di cui all’art. 275, comma 3, cpp, tanto da aver ritenuto in parte superata (solo) la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, previa sostanziale valutazione del decorso del tempo con riferimento a un sodalizio ritenuto operante dal maggio 2021 al febbraio 2022 e con condotta partecipativa dell’incolpato perlomeno fino all’ottobre del 2021.
La sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità e adeguatezza degli applicati arresti domiciliari sono state vagliate anche in considerazione dell’incensuratezza, a fronte della quale sono state ritenute dirimenti le modalità di messa a disposizione per il sodalizio, e dell’attuale attività lavorativa dell’indagato che, rispetto a un’ordinanza del GIP di rigetto della richiesta cautelare del 24 maggio 2024, ha avuto inizio il solo in data 17 settembre 2024.
Il ricorso viene dichiarato interamente inammissibile con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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