Domanda risarcitoria, responsabilità aquiliana e contrattuale

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Il caso in esame affronta il tema della domanda risarcitoria avanzata in seguito alla compravendita di animali infetti, con particolare attenzione alla distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (o aquiliana). Vengono analizzati i profili giuridici relativi alla prescrizione dell’azione, all’ammissibilità delle eccezioni e ai limiti imposti dal giudizio di rinvio, evidenziando il ruolo centrale dell’art. 1495 c.c. e dell’art. 2043 c.c. nella qualificazione della responsabilità e nella determinazione dei termini per la proposizione della domanda.

I fatti

Il titolare di un’azienda agricola, acquistò da T.G., anch’egli titolare di un’azienda agricola, 24 bovini nel maggio 1991 e 40 bovini nel giugno dello stesso anno per un totale di 98.000.000 di lire.
Gli animali vennero introdotti nella stalla dell’acquirente, ove erano già presenti 99 capi. Non vennero sottoposti a controllo sanitario, se non successivamente, nel luglio del 1991, quando si rivelò la presenza di numerosi capi infetti da tubercolosi. Pertanto si dovette procedere all’abbattimento di tutti gli animali.
L’acquirente contesta i fatti alla parte venditrice e avvia un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti, inclusa la perdita di reddito legata alle quote latte assegnate dall’Alma sulla base della quantità di latte prodotto, pari a kg 240.000.

Domanda giudiziaria, eccezione di prescrizione e decisione del Tribunale di Rieti

Il venditore invoca la decadenza e la prescrizione della domanda e propone una domanda riconvenzionale per risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Nel 2005 il Tribunale di Rieti ritenne applicabili i termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. sia per la garanzia per vizi ex art. 1492 c.c. sia per il risarcimento danni ex art. 1494 c.c., e dichiara prescritte le domande, considerando che la contestazione dei vizi non era avvenuta entro 8 giorni dalla scoperta e che l’azione era stata esperita oltre il termine annuale dalla data di accertamento della malattia, ovvero ben tre anni dopo, nel 1994.
L’acquirente impugna la sentenza davanti alla Corte di appello di Roma che accoglie l’appello ritenendo erroneo l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione da parte del Tribunale.

Sentenza della Corte d’appello e primo ricorso in Cassazione

Dichiara, quindi, la parte venditrice responsabile contrattualmente e la condanna a pagare 200.000 euro, compensando le spese processuali e ponendo a carico di entrambe le parti il 50% delle spese di C.T.U.
Il venditore soccombente propone ricorso per Cassazione: ritiene che la Corte distrettuale avesse errato nel disconoscere il diritto di eccepire la prescrizione annuale dell’azione dell’acquirente.
Cass 24918/2018 accolse il primo motivo di ricorso, affermando che l’eccezione di prescrizione era stata validamente proposta e cassò la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma.

Giudizio di rinvio e conferma della prescrizione

Nel giudizio di rinvio, la venditrice ha chiesto di confermare la sentenza del Tribunale di Rieti del 2005.
L’acquirente ha sostenuto che la decisione rescindente della Cassazione riguardava solo la legittimità dell’eccezione di prescrizione, ma che restavano da esaminare i motivi di appello relativi alla natura della responsabilità e ai termini di prescrizione applicabili.
La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Rieti.
L’azione proposta dall’attore è esclusivamente di natura contrattuale e l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte venditrice è fondata.

Contestazione della responsabilità extracontrattuale e rigetto

L’acquirente denuncia che la Corte di appello avrebbe la configurabilità della responsabilità extracontrattuale del venditore e ritenuto inammissibile la domanda sotto questo profilo. Ergo, contesta la errata pretesa dell’acquirente come esclusivamente contrattuale, nonostante la domanda risarcitoria fosse stata impostata anche sulla base della responsabilità aquiliana.
Si afferma che il danno derivante dall’immissione di animali infetti nell’allevamento dell’acquirente configura un’ipotesi di illecito ex art. 2043 c.c., indipendentemente dal rapporto contrattuale tra le parti.
Censura anche la decisione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto tardiva la domanda risarcitoria extracontrattuale, richiamando l’art. 345 c.p.c., senza considerare che tale profilo era già implicito nella domanda originaria.
Le argomentazioni dell’acquirente vengono rigettate.

Limiti del giudizio di rinvio e conferma della prescrizione contrattuale

Il loro scopo è quello di ottenere inammissibilmente una riqualificazione della domanda come diretta ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, riqualificazione che tuttavia è preclusa dal carattere chiuso del giudizio di rinvio, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, per cui:

  • (a) è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove;
  • (b) operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, non rilevando più le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state rilevate dalla Corte di cassazione (così, tra le altre, Cass. n. 24357/2023).

Nel caso di specie, nel giudizio di Cassazione definito con l’ordinanza n. 24918/2018, che ha rinviato alla Corte di appello, si discuteva espressamente della prescrizione annuale prevista dall’art. 1495 co. 3 c.c. sul presupposto del carattere contrattuale della responsabilità, che non può essere rimesso in discussione.
In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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