In tema di riesame di misure cautelari, la trasmissione degli atti al collegio da parte dell’autorità giudiziaria procedente mediante l’uso della pec non è idonea a far decorrere il termine perentorio, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura

Nel sistema vigente è prevista la notifica telematica, ex art. 150 c.p.p., disposta dal giudice, previa emanazione di specifico decreto, nei confronti di parti private, diverse dall’imputato e dal difensore.

Per queste ultime, invece, opera la disciplina sopravvenuta, di cui all’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, con notifica disposta sia dal giudice che dal pubblico ministero che, però, non richiede l’adozione di apposito decreto e che ha come unico legittimo destinatario il difensore.

Inoltre, alla notifica telematica a mezzo PEC si procede ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 9-bis, sub 1-bis, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti penali dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello, per persone diverse dall’imputato, titolari di indirizzo di posta elettronica certificata, risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, ipotesi per la quale sono specificamente regolamentate anche le conseguenze della mancata notifica (Sez. 5, n. 8724 17/11/2017; Sez. 3, n. 6118 del 15/02/2016; Sez. 5, n. 35006 del 29/04/2016; Sez. 6, n. 51348 del 1/12/2016).

È quanto si legge in una recente sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione (n. 37884/2019).

La vicenda

Il provvedimento impugnato aveva riformato l’ordinanza, con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva applicato al soggetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di furto pluriaggravato, sostituendola con quella della custodia domiciliare, con applicazione del braccialetto elettronico.

Contro tale pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando la mancata declaratoria di intervenuta inefficacia della misura cautelare, da parte del Tribunale del riesame in quanto:

– la richiesta di riesame era stata depositata presso la cancelleria del Tribunale di Caltagirone, in data 12 febbraio 2019, con trasmissione degli atti, avvenuta nello stesso giorno, a mezzo Pec e successivo invio dell’assicurata contenente l’originale della richiesta, al Tribunale del riesame;

– la decorrenza del termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, per la trasmissione degli atti avrebbe, pertanto, dovuto essere individuata nell’inoltro della richiesta a mezzo Pec (nella specie in data 12 febbraio 2019) e non dall’arrivo dell’assicurata (26 febbraio 2019).

Diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento in impugnato, a detta del ricorrente, la notifica telematica è mezzo tecnico idoneo ai sensi dell’art. 148-bis c.p.p. e, dunque, l’anzidetta trasmissione avrebbe dovuto, effettivamente, consentire il decorso del termine di cinque giorni, posto che anche il Ministero della giustizia, con circolare del 11 dicembre 2014, ha richiamato l’uso della Pec anche per le comunicazioni tra uffici giudiziari.

La pronuncia della Cassazione

È stato precisato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016; Sez. 2, n. 39027 del 11/7/2017) che il sistema di posta elettronica certificata utilizzato dagli uffici giudiziari, per le notifiche degli atti giudiziari (SNT, Sistema di Notificazioni Telematiche) attribuisce alle e-mail inoltrate valore legale, in relazione all’invio e alla consegna al destinatario e garantisce, per effetto dei protocolli di sicurezza, la certezza anche in relazione ai contenuti dei messaggi e degli eventuali allegati, posto che, per questi ultimi, è impossibile ogni modifica successiva all’invio.

Lo strumento adottato consente, poi, in ossequio alle specifiche tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come successivamente modificato, il rilascio al mittente di una ricevuta la quale è prova della spedizione dei messaggio, degli allegati e dell’avvenuta consegna alla casella di posta del destinatario. Per quanto concerne la formazione del messaggio con allegati, ciò avviene mediante acquisizione di atti, selezionati al computer e caricati nel sistema, da operatore all’uopo autorizzato che ne attesta la conformità.

Ciò posto, i giudici della Suprema Corte, hanno osservato che il mezzo tecnico utilizzato, non era idoneo a perfezionare la trasmissione, ai sensi dell’art. 64 disp. att. c.p.p., posto che, dall’esame del fascicolo processuale, non risultava l’attestazione di conformità del contenuto della pec e degli allegati trasmessi, a cura della Cancelleria ove era stata deposita l’istanza, nè questa risultava allegata al ricorso.

In ogni caso, “in tema di comunicazioni endoprocessuali a mezzo pec in materia cautelare, in giurisprudenza, si è affermato, un orientamento restrittivo circa l’efficacia delle comunicazioni tra uffici giudiziari.

Si tratta di un indirizzo allo stato prevalente, che rinviene la propria ratio nell’esigenza di armonizzare la celerità e tempestività, da assicurarsi nella trasmissione degli atti tra uffici giudiziari, nell’ipotesi in cui questi attengano a misure cautelari, al sistema vigente in relazione alle descritte comunicazioni endoprocedimentali.

Invero, in tema di utilizzo del mezzo della pec, per comunicazioni tra uffici giudiziari, la giurisprudenza di legittimità è, in via generale, propensa ad un riconoscimento limitato a definite ipotesi, trattandosi di forma derogatoria rispetto all’ordinario regime delle notifiche e comunicazioni, riservandola ai casi espressamente previsti e limitati a specifiche categorie di destinatari, tra i quali non si colloca quello che qui si affronta”- hanno chiarito gli Ermellini.

In materia di riesame delle misure cautelari

Specificamente in tema di riesame di misure cautelari, è stato chiarito che la trasmissione degli atti al collegio da parte dell’autorità giudiziaria procedente mediante l’uso della pec, non è idonea a far decorrere il termine perentorio, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi (Sez. 3, n. 51087 del 26/09/2017).

Con specifico riferimento alla trasmissione dell’istanza di riesame avverso un’ordinanza di misura cautelare personale, presentata, ex art. 582 c.p.p., comma 2, mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, si è ritenuto, in un caso del tutto corrispondente a quello in esame, che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell’istanza di riesame dall’ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell’art. 64 disp. att. c.p.p., e, segnatamente, in caso di urgenza, ovvero di atti concernenti la libertà personale, l’osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p., espressamente richiamati dal detto art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3 e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei (fax e, secondo la pronuncia in esame, anche la pec) l’attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cit. (Sez. 1, n. 17534 del 21/09/2016).

Tale orientamento – hanno aggiunto gli Ermellini – è stato ribadito da una pluralità di pronunce, ancor più recenti. Non sono mancate, tuttavia, sentenze di senso opposto. Ma il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a registrare non è, comunque, tale da giustificare, come richiesto dal Procuratore Generale, l’intervento delle Sezioni unite.

Il principio di diritto

In definitiva è stato affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, deve aversi riguardo al giorno in cui la richiesta di riesame, legittimamente depositata ad autorità giudiziaria, diversa da quella competente per il riesame, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., comma 2, (Sez. U, n. 47374 del 22/06/2017) pervenga formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente, quando la trasmissione dell’istanza a mezzo pec, da parte della cancelleria del giudice che l’ha ricevuta, non contenga, in calce, l’attestazione da parte del funzionario che la trasmette, di aver inoltrato il testo originale con eventuali allegati e, comunque, alla comunicazione telematica non si sia dato corso, seguendo le formalità di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p.”.

La redazione giuridica

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